Perché i docenti e il personale Ata devono aspettare tra i 16 e i 24 anni per vedersi riconoscere il periodo pre-ruolo? Perché gli insegnanti devono vedersi sottrarre il primo “gradone” stipendiale? Sono le stesse domande che si sono posti i giudici del lavoro di Marsala, che nel volgere di pochi giorni hanno accordato il riconoscimento ad altrettanti docenti rispettivamente di circa 7mila euro e quasi 4mila euro. Nel primo caso, la dipendente ha aderito allo specifico ricorso Anief per ottenere il riallineamento della carriera attraverso la considerazione di tutto il periodo precedente all’immissione in ruolo altrimenti negato per un terzo dal quarto anno in poi. Sempre il tribunale del capoluogo siciliano ha detto sì alla richiesta del giovane sindacato che rivendicava il ripristino dello “scatto” stipendiale automatico e dei quasi sette anni di supplenze riconosciute finalmente in modo integrale a livello giuridico ed economico.
Appena concluso l’incontro sulle modalità e i tempi per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio a decorre dal 01/09/2022
L’accordo tra il Ministero dell’Istruzione e i sindacati sul contratto integrativo della mobilità si sta delineando in modo poco proficuo per i lavoratori: l’ipotesi sul tavolo, che domani potrebbe approdare alla firma definitiva, vorrebbe una modifica sulla possibilità per i docenti neoassunti di presentare domanda di mobilità dopo l’anno di prova. La sede di assegnazione subito dopo il ruolo, in questo modo, non sarebbe più una sede definitiva, ma provvisoria: l’anno di “straordinariato”, che porta alla conferma del ruolo con tanto di corso di formazione Indire e valutazione finale dello stesso docente in prova, diventerebbe un periodo di transizione, verso la l’acquisizione della titolarità che scatterebbe dal secondo anno sulla sede scelta assegnata dopo la domanda di mobilità. Invece, non sarebbero previste modifiche, invece, al vincolo triennale (l’ex vincolo quinquennale modificato con il Decreto Sostegni bis) di permanenza in una scuola prima di poter fare domanda di trasferimento da sede definitiva.
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