Parlamento

L’opposizione denuncia la politica degli annunci. In VII Commissione, il parere favorevole passa dopo una sospensione dei lavori che permette ai membri del gruppo di Iniziativa Responsabile di votare.

Nel parere favorevole approvato, alcune richieste di modifica per garantire la costante erogazione del servizio e le assunzioni su soli posti vacanti e disponibili, l’estensione al 2011-2012 del salva-precari, l’apertura triennale delle graduatorie d’istituto e l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento secondo punteggi e fasce di appartenenza senza alcun nuovo inserimento, il diritto annuale alle assunzioni con riserva, il termine delle operazioni entro il 31 luglio.

Nel parere contrario respinto, la denuncia delle continue nuove assunzioni con il contagocce, dell’elusione della chiara normativa nazionale ed europea inerente la stabilizzazione del personale precario della scuola ancora richiamata nella discussione del salva-precari, della persistente discriminazione tra personale che ha conseguito lo stesso titolo nei confronti del solo personale abilitato o specializzando o laureando non ancora inserito nelle graduatorie, dell’assenza del diritto annuale alle assunzioni con riserva, della proroga del termine delle operazioni al 31 agosto.

Si attende ora di conoscere il risultato della discussione sugli emendamenti presentati, dichiarati ammissibili e votati in V e VI commissione, dietro parere del Governo prima della presentazione della richiesta di fiducia.

ALLEGATO 3

DL 70/2011: Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. (C. 4357 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione VII ( Cultura, scienza e istruzione),

… esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

5) all'articolo 9, comma 18, con riguardo alle assunzioni del personale docente della scuola e ATA, appare opportuno ribadire la portata legislativa dell'articolo 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, citandolo espressamente: infatti, occorre riaffermare la peculiarità del settore scuola, per il quale è necessario garantire sempre la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo;

6) con riguardo al comma 17 dell'articolo 9, considerato che il nuovo sistema per la formazione iniziale degli insegnanti introdotto dal decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 entrerà a regime, con l'istituzione dei corsi di laurea previsti dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), a partire dall'anno accademico 2011/2012 e si prevede che già per l'anno 2013 potranno essere immessi in ruolo i docenti abilitati secondo il nuovo sistema, occorre prevedere che il piano per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed ATA sulla base dei posti vacanti e disponibili si riferisca al triennio 2010-2012: attraverso questo piano, pertanto, potranno essere trasformati a tempo indeterminato i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati per rispondere alle esigenze di funzionamento del sistema scolastico. La stabilizzazione, ovviamente, potrà avvenire nei limiti dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto;

7) considerato che le riduzioni di organico previste dall'articolo 64 della legge 133/08 sono operative anche nell'ultimo anno del triennio, è opportuno prevedere l'applicabilità delle disposizioni cosiddette «salva precari» (articolo 1, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 134/2009) anche con riferimento all'anno scolastico 2011/2012;

8) all'articolo 9, comma 20, è necessario prevedere che anche le graduatorie di circolo e di istituto siano aggiornate con cadenza triennale. Inoltre, con riferimento alle graduatorie ad esaurimento, è opportuno specificare che il trasferimento in un'altra provincia avviene «secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti»;

11) la disposizione recata all'articolo 9, comma 19, del decreto-legge in esame, che ha spostato al 31 agosto di ogni anno il termine per la nomina degli insegnanti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, andrebbe applicata solo in via transitoria, e non a regime;

e con le seguenti osservazioni:

c) appare opportuno che i soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e quelli con patologie oncologiche di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge n. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, possano chiedere il riconoscimento della riserva e l'inserimento di tale titolo nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006, e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra banditi nel 1999, almeno annualmente e comunque prima delle procedure di assegnazione degli incarichi. Appare inoltre opportuno che l'eventuale assegnazione di incarico a tempo determinato o di supplenza breve non pregiudichi il diritto all'inserimento del titolo di riserva.

 

ALLEGATO 2

DL 70/2011: Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. (C. 4357 Governo).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAI DEPUTATI GHIZZONI, BACHELET, COSCIA, DE BIASI, DE PASQUALE, DE TORRE, LEVI, LOLLI, MAZZARELLA, MELANDRI, NICOLAIS, PES, ROSSA, RUSSO, SIRAGUSA

La Commissione cultura,

premesso che:

….

per quel che riguarda la scuola, i commi da 17 a 20 dell'articolo 9, rappresentano nel loro complesso, una clamorosa smentita del piano straordinario di assunzione e stabilizzazione del personale precario (insegnanti e personale ATA) promesso dal governo prima delle elezioni; essi inoltre contengono norme dirompenti per la programmazione e l'ordinata partenza dell'anno scolastico e omettono previsioni che invece, alla luce delle novità introdotte dal decreto, sembrerebbero necessarie. Pare utile ricordare che al momento dell'approvazione del decreto in parola da parte del Consiglio dei Ministri, non avevano fatto ben sperare le parole del Presidente secondo cui «il Ministro dell'Economia non ha voluto scrivere numeri nel decreto, ma le assunzioni nella scuola saranno migliaia». L'assenza non solo di tabelle e numeri esatti, ma anche di un impegno chiaro alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili - sottolineata da tutte le associazioni professionali e sindacati nel corso della audizione qui in VII commissione- è la manifestazione plastica della scarsa capacità della disposizione ad affrontare il problema del precariato. Gli inflessibili richiami alla legge 133/2008 e al regime autorizzatorio delle nomine (legge 449/1997) fanno peraltro facilmente prevedere la prosecuzione delle assunzioni a contagocce dell'ultimo triennio, ben al di sotto della copertura dei posti vacanti e disponibili e del turnover. La disposizione in oggetto non può certamente essere spacciata per un piano straordinario di assorbimento del precariato ed è totalmente incapace di compensare l'effetto deleterio del comma 18 dell'articolo 9, secondo il quale la norma europea - già recepita nella nostra legislazione - che costringe qualunque azienda, pubblica o privata, all'assunzione di chi copre per tre anni consecutivi lo stesso posto di lavoro, non si applicherebbe alla scuola. In coerenza con la discussione già avvenuta in occasione del decreto cosiddetto Salvaprecari, ribadiamo un netto parere di contrarietà a tale norma. Una lettura, anche superficiale, rivela che tutti i commi riguardanti le assunzioni della scuola hanno lo stesso segno: quello di aumentare anziché diminuire la mole del personale a tempo determinato sfruttato dalla scuola, perfino rispetto ai posti dell'organico risultante dai tagli della legge 133/2008. Oltre all'inaccettabile segno complessivo determinato dall'articolo 9, cioè quello di una accresciuta instabilità didattica, si sottolinea l'opposizione ad una norma dirompente per la programmazione e l'ordinata partenza dell'anno scolastico: il comma 19, che fa slittare dal 31 luglio al 31 agosto la scadenza per le nomine nella scuola, mettendo i dirigenti scolastici di fronte alla pratica impossibilità di dare ordinatamente inizio, di lì a pochi giorni, all'anno scolastico, ed esponendo insegnanti alunni e famiglie ad un forte aggravio del già notevole caos di inizio anno. Non si può poi non richiamare l'assenza di norme attese, quale quella per introdurre i necessari correttivi in favore degli insegnanti che dovrebbero godere delle riserve di cui alla legge 68/1999, nonché di quelle per i malati oncologici: se l'aggiornamento delle graduatorie sarà triennale per effetto del comma 20, diventa irragionevole e profondamente iniquo che gli interessati possano far valere la riserva solo una volta ogni tre anni. Appare altresì irragionevole che le stesse categorie (abilitati e abilitandi in scienza della formazione primaria, in strumento musicale, COBASLID) ammesse alle graduatorie da questo Governo al momento del loro primo aggiornamento, nel 2009, vengano invece escluse questa volta. Infine, l'assenza della proroga di validità delle graduatorie per i passaggi di profilo del personale ATA metterà a rischio il regolare funzionamento di moltissime istituzioni scolastiche per i venir meno di personale qualificato che già vi presta servizio. In conclusione, si ritiene che l'instabilità e l'iniquità di una scuola che ricorre in misura inaccettabile al personale precario è lasciata intatta, se non addirittura aumentata, da un decreto che a parole dichiara di porvi rimedio;
esprime

PARERE CONTRARIO.

Nelle more dell’udienza presso il tribunale amministrativo sulla vicenda ed al fine di evitare il possibile prolungarsi del contenzioso, si ritiene opportuno che durante l’esame in Parlamento del Decreto Sviluppo sia presentato un emendamento che, considerata la carenza di posti in organico, risolva definitivamente la questione inserendo in graduatoria tutti coloro che hanno affrontato positivamente le prove scritte del concorso previo espletamento e superamento di un corso apposito.

 

La proposta di emendamento

Al fine di eliminare la disparità di trattamento che è venuta a crearsi tra i candidati al corso concorso ordinario per titoli ed esami a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, per effetto di quanto disposto dalla legge 3 dicembre 2010 n. 202 (Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004) e al fine di dirimere il contenzioso ancora in atto, i candidati non rientranti nelle tipologie previste dagli articoli 2 e 3 della legge 3 dicembre 2010 n. 202, che hanno partecipato alle prove scritte del concorso completando ognuna di esse con la consegna del relativo elaborato, possono a domanda partecipare ad un corso di formazione, di durata non inferiore a 3 mesi, per i candidati che hanno ottenuto la valutazione di almeno 18/30 in ognuna delle prove scritte e nel colloquio e di mesi 6 per i candidati che hanno riportato una valutazione inferiore ai 18/30. Il corso di formazione sarà organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, con la collaborazione dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS), da effettuarsi anche con procedure telematiche, a conclusione del quale è prevista una relazione scritta su un argomento oggetto del medesimo corso di formazione. A seguito del superamento di tale prova scritta i candidati idonei saranno inseriti in graduatoria definitiva in ordine di punteggio, con immissione in ruolo a partire dall’anno scolastico 2011-2012. Le graduatorie, come previsto dall’art. 7 della legge 3 dicembre 2010 n. 202, rimangano valide per 24 mesi dalla loro approvazione.

Per la Ragioneria dello Stato le immissioni in ruolo retrodatate possono essere previste soltanto per sanare il contenzioso attivato nei tribunali dai ricorrenti. Il Governo deposita una memoria. Ancora un alone di mistero sul numero delle prossime immissioni che non saranno fatte su tutti i posti vacanti e disponibili ma a costo zero.

Alla fine aveva ragione l’Anief che aveva chiesto un emendamento specifico sul tema della retroattività delle nomine e aveva promosso più di 8.000 ricorsi al giudice del lavoro: il Governo risponde ai rilievi mossi dai deputati della V e della VI Commissione con una memoria e una risposta che per la parte specifica della scuola è affidata alla Ragioneria dello Stato.

Le assunzioni si faranno ogni anno, su posti vacanti e disponibili ma non su tutti, in quanto deve essere garantita la neutralità finanziaria del provvedimento al netto dei nuovi tagli previsti dalla legge 133/2008: si metterà, come negli ultimi due anni, nei due bracci della bilancia l’economia di spesa relativa agli alti stipendi non più erogati ai pensionati e le nuove spese per i più bassi stipendi dei neo-assunti; l’ago indicherà il numero degli immessi in ruolo, al di là della normativa comunitaria, di cui, però, non si può impedire l’applicazione da parte dei giudici. Ecco che chi rimarrà escluso dalle prossime assunzioni per il loro numero ridotto e ricorrerà al giudice per richiedere la trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato potrà essere assunto, comunque, anche in maniera retroattiva per l’anno in corso sempre se abbia prestato servizio per tre anni su posti vacanti e disponibili se richiede la stabilizzazione o se aveva diritto all’inserimento a pettine nel contenzioso seriale avverso il D. M. 42/09.

Pertanto, se non hai ancora aderito al ricorso per la stabilizzazione, ma hai tre anni di servizio affrettati ad aderire ai ricorsi promossi dall’Anief: segui le indicazioni ai seguenti link:

http://www.anief.org/content_pages.php?pag=866&sid=&sid=

http://www.anief.org/content_pages.php?pag=615&sid=

Lunedì 6 giugno 2011, alle ore 16, scadono i termini per la presentazione degli emendamenti. Anief ne ha richiesti parecchi; se ne condividi i contenuti, contatta l’onorevole e il senatore della tua circoscrizione e chiedine la presentazione e la votazione.

Il comunicato sull’audizione e sugli emendamenti

Dopo la lettera al Presidente della Repubblica e le parziali modifiche che eliminano il blocco degli scatti per gli anni di precariato e introducono una quota di immissioni in ruolo dalle vecchie graduatorie, Anief chiede ulteriori emendamenti. A Palermo, tavola rotonda pubblica, 27 maggio, con politici di tutti gli schieramenti.

Continua la battaglia dell’Anief in favore della parità di trattamento tra personale a tempo determinato e indeterminato e per una risoluzione positiva del contenzioso seriale promosso al giudice del lavoro per la stabilizzazione dei precari e l’adeguamento delle norme europee nel comparto scuola del pubblico impiego. Ancora una volta, Anief si appella al Parlamento perché la norma introdotta nel decreto sullo sviluppo economico dal Governo - interpretativa del d.lgs. 368/01 - sia modificata come già avvenuto per il c. 1, art. 1 del d.l. 134/09 che pure proponeva lo stesso contenuto prima dell’approvazione dell’emendamento sostitutivo in X Commissione. La nuova norma voluta dai tecnici del MEF, infatti, non soltanto sarebbe incostituzionale perché contraria a un accordo quadro europeo ma sarebbe sempre disapplicabile dai giudici. Già è saltata prima della pubblicazione in G. U. l’altra interpretazione autentica della l. 124/99 che avrebbe voluto bloccare la ricostruzione di carriera per gli anni di precariato, mentre si prende atto della sentenza della Consulta con la possibilità di cambiare provincia all’atto dell’aggiornamento delle graduatorie, che si vorrebbe triennale proprio quando i precari in questi giorni stanno decidendo dove presentare la domanda.

Qualche partito politico chiede, ancora una volta, di comprimerne l’applicazione introducendo in corso di conversione un fantomatico punteggio di residenza legato ai lombardi natali, sacrificando il merito italico garantito dalla Costituzione, ma è evidente che tale richiesta è contro il diritto e facilmente censurabile dai giudici.

La stessa nomina giuridica per le immissioni in ruolo, retrodatata al trascorso anno scolastico, ha un senso soltanto se destinata a sciogliere definitivamente il contenzioso attivato dall’Anief avverso il D.M. 42/2009, laddove migliaia di ricorrenti inseriti o da inserire a pettine nelle altre tre province aggiuntive hanno diritto ai ruoli, mentre apparirebbe ancora come un vano tentativo di elusione del giudicato se ispirata dal tentativo di promuovere un nuovo reclutamento da graduatorie palesemente incostituzionali.

E che dire delle gabbie introdotte per i nuovi immessi in ruolo che non possono neanche chiedere l’assegnazione provvisoria per cinque anni, ovvero, in caso di madri e padri di famiglia, non possono avere il diritto di rivedere i propri figli o ricongiungersi alla propria famiglia dopo che la Costituzione ha ribadito il diritto alla mobilità dei precari?

Senza commentare le incredibili dimenticanze o assenze nel testo dopo due anni di dibattito politico e sentenze dei giudici, quali l’inserimento dei tanti docenti abilitati nelle graduatorie nel rispetto della normativa comunitaria o l’aggiornamento delle domande del personale ata a pettine senza alcun purgatorio annuale nel rispetto della sentenza della consulta.

Tutto questo mentre il D. M. 44/11 ha riproposto una tabella di valutazione che è già stata in più parti negli anni dichiarata inesistente dai giudici amministrativi e per questo oggetto di ben 17 nuovi ricorsi attivati dall’Anief in questi giorni, dall’unico sindacato che si è speso, spesso da solo, contro una cattiva amministrazione della scuola, unico strumento di denuncia e di tutela delle ragioni di chi giornalmente presta servizio silente per lo Stato, educando le generazioni del domani.

Su tutti questi temi, abbiamo chiesto un’audizione in Parlamento, abbiamo intenzione di impegnare la Confederazione Confedir cui aderiamo e organizzeremo presto una tavola rotonda pubblica a Palermo, venerdì 27 maggio, alla presenza di politici di centro, destra e sinistra perché una maggioranza bipartisan per la Scuola eviti la ratifica di un ennesimo provvedimento inutile, distorto e ingiusto.  

Il comunicato sui nuovi ricorsi ANIEF avverso il D.M. 44/2011

 

Alle porte un intervento legislativo per inserire nelle graduatorie ex-permanenti i docenti abilitati e che si stanno per abilitare presso le Accademie, i Conservatori, le facoltà di Scienze della Formazione Primaria, le SSIS (semestri aggiuntivi IX ciclo) e in seguito alla frequenza del futuro anno di TFA. Subito a pettine i ricorrenti Anief, a cui saranno garantite le mancate immissioni in ruolo.

Alla fine il Governo, dopo due anni di mobilitazioni, scioperi, ricorsi, petizioni patrocinati dall’Anief per più di 10.000 docenti di strumento, arte, infanzia, materna, elementare, finalmente dà un primo segnale positivo approvando l’odg n. G105 nella seduta n. 506 del 26 febbraio 2011, in attesa delle decisioni dei giudici del Tar Lazio.

Anief pur ritenendo che è sufficiente consentire l’inserimento di tutti i docenti abilitati e che si stanno per abilitare - non inseriti nelle Gae o cancellati - nel nuovo decreto di aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2011-2013, in analogia a quanto è stato consentito a chi, anche italiano, abilitato all’estero si è inserito nelle stesse graduatorie valide per il biennio 2009-2011, invita il Governo a intervenire tempestivamente. La norma deve essere estesa anche ai futuri docenti che si abiliteranno presso l’anno di formazione di tirocinio attivo, così da dare certezze a chi inizia un percorso verso una professione senza albi regionali o chiamate dirette.

Respinto, invece, l’ordine del giorno n. 104 (PD) che impegnava il Governo a completare le 150.000 immissioni in ruolo previste dalla legge 296/06, considerato anche il nuovo fabbisogno di posti in deroga dovuto al fatto che l'amministrazione sarà costretta ad assumere tutti quei docenti ricorrenti che, collocati «in coda» nelle graduatorie aggiuntive, si sarebbero trovati in posizione utile per l'immissione in ruolo. Respinto, infine, l’ordine del giorno n. 106 (IdV) che impegnava il Governo a inserire subito tutti i docenti a pettine nelle attuali graduatorie vigenti (biennio 2011-2013) e non i soli ricorrenti, anche in previsione della richiesta di una permanenza delle stesse tre province aggiuntive per il prossimo biennio. 

G105

RUSCONI, BIANCO, MERCATALI, BASTICO, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, LEGNINI, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, SOLIANI, VITA, ADAMO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

dall'approvazione dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento non si è ancora intervenuto sulle nuove norme per il reclutamento dei docenti;

con l'approvazione dell'articolo 5-bis del decreto-legge 10 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, si è intervenuto riaprendo le graduatorie ad esaurimento solo ai docenti iscritti ai corsi abilitanti attivati nel 2007;

per gli anni successivi, in attesa di un nuovo sistema di reclutamento, non sono stati previsti analoghi adattamenti;

si ritiene opportuno applicare un principio di uguaglianza tra tutti i docenti che hanno conseguito e che stanno per conseguire l'abilitazione all'insegnamento in seguito alla frequenza dei corsi abilitanti attivati dal Ministero,

impegna il Governo a prevedere un intervento normativo finalizzato a consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti abilitati dal 2009 ad oggi nei corsi a numero chiuso attivati su disposizione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

________________

(*) Accolto dal Governo
 
 

G104

BASTICO, RUSCONI, BIANCO, MERCATALI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, LEGNINI, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, SOLIANI, VITA, ADAMO, ANTEZZA (*)

Respinto

Il Senato,

premesso che:

nel corso dell'esame al Senato del c.d. decreto-legge milleproroghe è stato approvato un emendamento che prorogava fino al 31 agosto 2012 il termine di efficacia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola;

l'approvazione dell'emendamento era successiva alla sentenza della Corte costituzionale, che con la sentenza n. 41 del 9 febbraio 2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, che, per il biennio 2009-2011, prevedeva che l'inserimento in una graduatoria provinciale di docenti provenienti da un'altra provincia avvenisse non «a pettine» ossia con il riconoscimento del punteggio e della relativa posizione in graduatoria, bensì sempre in coda alla graduatoria stessa;

la Corte ha affermato che la disposizione in questione, «utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che - limitata all'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 - comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica».

l'emendamento in esame prevedeva inoltre che, decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto, previsto dall'articolo 4 della legge n. 124 del 1999 (in materia di supplenze), fosse consentito esclusivamente a coloro che sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia in cui ha sede l'istituzione scolastica richiesta;

la norma in questione è stata espunta dal testo del maxi-emendamento nel corso dell'esame alla Camera dei deputati a seguito della lettera del Presidente della Repubblica inviata, il 22 febbraio 2011, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio, nella quale si evidenzia come molte delle disposizioni aggiunte al decreto-legge in sede di conversione siano »estranee all'oggetto del decreto quando non alla stessa materia del decreto, eterogenee e di assai dubbia coerenza con i princìpi e le norme della Costituzione»;

la situazione delle graduatorie del personale docente della scuola rimane critica;

considerato che:

la legge finanziaria per l'anno 2007 (articolo 1, comma, 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296) prevedeva un piano triennale per gli anni 2007-2009 per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, per complessive 150.000 unità, e di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, per complessive 30.000 unità;

la proroga del piano triennale potrebbe rappresentare una risposta - prevista dagli emendamenti del gruppo del Partito democratico - ai problemi enormi derivanti dalla sentenza della Consulta considerato che l'amministrazione sarà costretta ad assumere tutti quei docenti che, collocati «in coda» nelle graduatorie aggiuntive, si sarebbero trovati in posizione utile per l'immissione in ruolo;

impegna il Governo ad adottare, nel più breve tempo possibile, i provvedimenti necessari a garantire l'ordinario funzionamento delle graduatorie e, quindi, della scuola.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

 

 

 

G106

GIAMBRONE, MASCITELLI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

RespintoIl Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislativi e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (AS. 2518B);

premesso che:

durante l'esame del provvedimento, in prima lettura presso il Senato della Repubblica, è stato introdotto, per tramite del maxi-emendamento presentato dal Governo, una disposizione - quella contenuta al comma 4-novies dell'articolo 2 - riguardante l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto degli insegnanti;

il sopracitato comma faceva salvi gli adempimenti conseguenti alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del D.L. n. 194 del 2009, concernente graduatorie provinciali ad esaurimento del personale insegnante e, al fine di consentire la definizione del nuovo sistema di reclutamento, prorogava fino al 31 agosto 2012 il termine di efficacia delle stesse graduatorie. Disponeva altresì che a decorrere dall'a.s. 2011/2012 l'inserimento nella prima fascia delle suddette graduatorie di istituto sarebbe stato consentito solo a coloro che sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia in cui ha sede l'istituzione scolastica richiesta;

considerato che:

la Corte costituzionale, con sentenza n. 41 del 9 febbraio 2011 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 che, per il biennio 2009-2011, prevedeva che l'inserimento in una graduatoria provinciale di docenti provenienti da un'altra provincia avvenisse non «a pettine», ossia con il riconoscimento del punteggio e della relativa posizione in graduatoria, bensì sempre in coda alla graduatoria stessa;

la Corte ha affermato che la disposizione in questione, «utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che - limitata all'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 - comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica»;

come rilevato anche dal servizio studi della Camera dei deputati durante il passaggio del provvedimento in quel ramo del Parlamento: «.. nell'articolo 2, comma 4-novies, l'espressione "sono fatti salvi gli adempimenti conseguenti alla declaratoria di illegittimità costituzionale ...", utilizzata in tema di graduatorie di insegnanti ad esaurimento, non appare chiara, perché da un lato sembra far riferimento ad adempimenti consequenziali alla delibera della Corte - che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'intera disciplina -, dall'altro sembra far riferimento ad una salvaguardia degli adempimenti posti in essere sulla base della stessa disciplina (dichiarata illegittima).»;

considerato inoltre che:

fortunatamente il comma in esame, durante l'esame del provvedimento da parte della Camera dei Deputati, risulta esser stato espunto dal testo;

impegna il Governo a porre in essere ogni utile iniziativa a dare attuazione a quanto sentenziato dalla Corte Costituzionale in materia di graduatorie provinciali per l'insegnamento, garantendo su tutto il territorio nazionale l'inserimento dei docenti, all'interno della suddette graduatorie, in base ai requisiti di merito posseduti in tutte le provincie in cui la legislazione vigente permette la presentazione delle domande di utilizzazione.