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Scatti di anzianità: ancora una volta la Cisl si sbaglia. Ha ragione l’Anief

La norma è illegittima, ma in campagna RSU il sindacato di Scrima aveva accusato i sindacalisti dell’Anief di spacciarsi per campioni del diritto. Ora i giudici di cinque Tar regionali, con ordinanze separate, sostengono le stesse denunce e rimettono alla Corte costituzionale la legge 122/2010 blocca-carriera per violazione dell’articolo 36 e di altri 14 articoli della Costituzione.

Forse dovremmo insegnare cittadinanza e costituzione anche ai nostri colleghi sindacalisti; in questo modo potremmo abituarli a interpretare le norme prima della firma degli accordi, nel rispetto del diritto al lavoro. Ma basta aver giudizio e culto della giustizia. La migliore risposta a quest’attacco all’Anief, travestito da inqualificabile manifestazione d’arroganza, viene proprio dai giudici amministrativi, gli unici ancora attenti alle aspettative, alle prerogative e alle conquiste che hanno ottenuto in cinquant’anni di storia democratica repubblicana. Meditate colleghi se ricevere l’una tantum nello stipendio anche per il 2011 per gli anni bloccati o lo scatto di anzianità che vi spetta ai fini retributivi e di progressione di carriera, prima che sia definitivamente abolito. Avete ancora tempo per ricorrere, scrivete a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure affidatevi direttamente ai giudici visto che i vostri sindacalisti non si fidano tanto…

La risposta della Cisl ai precedenti comunicati dell’Anief

“E poi ci sono i professionisti del contenzioso, convinti che gli scatti non possano essere bloccati, “come gli articoli 36 e 39 della Costituzione prescrivono”. Testuale. A questi Campioni del Diritto i lavoratori dovrebbero consegnare i propri destini, aderendo – ma guarda un po! – ad un apposito ricorso. Splendido esempio di gratuita dedizione al mondo del lavoro e alle sue cause.”

Eloquente passo dell’ordinanza 89/2012 dei giudici del Tar Calabria

II. 3) Da qui anche la violazione dell’art. 2 della Costituzione: la novazione oggettiva ed unilaterale del rapporto di lavoro, realizzata dal D.L. 78/2010, oltre a tradursi nel grave scardinamento di un principio di rilevanza costituzionale, e quindi indeclinabile, della materia lavoristica (la proporzionalità tra prestazione e retribuzione ex art. 36 Cost.), va in fondo a sacrificare la stessa dignità sociale della persona-lavoratore pubblico, che si trova soggetto, senza possibilità di difesa, ad aggressioni patrimoniali sostanzialmente arbitrarie non solo nelle modalità del prelievo, nei tempi del medesimo e nelle soglie stipendiali cui attingere, ma nello stesso presupposto (il presentarsi di pretese esigenze finanziarie); e ciò perché a determinarlo è lo stesso soggetto (Stato) che opera il prelievo, avvalendosi della forza congiunta e soverchiante derivante dall’essere ad un tempo datore di lavoro e Legislatore, e senza che il destinatario del sacrificio possa essere considerato direttamente o indirettamente responsabile della crisi finanziaria e di cassa cui è chiamato a far fronte, derivando quest’ultima da fattori di squilibrio che sono ascrivibili a responsabilità (quantomeno politica) dello stesso organo che dispone il prelievo (esecutivo nelle vesti di legislatore; sul punto vedasi meglio infra).

 

Il comunicato Anief di risposta

Il comunicato CISL

L’ordinanza di remissione alla Corte costituzionale