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Precariato: la Corte di giustizia dell'Unione europea deciderà se stabilizzare nella scuola

Il giudice del lavoro di Napoli ha rinviato il 2 gennaio 2013 alla Suprema Corte un ricorso il cui esito interesserà quelli presentati da più di 20.000 precari della scuola con contratti a t.d. per un periodo superiore a 36 mesi, in merito alla legge derogatoria n. 106/11. In attesa del deposito del rinvio pregiudiziale, ricordiamo che la sentenza sarà vincolante per ogni giudice nazionale. Anief chiederà la sospensione dei processi in corso.

Secondo il trattamento di funzionamento della Comunità europea, una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è vincolante per ogni giudice nazionale che, quindi, anche in presenza di una sentenza della Corte di cassazione o della Corte costituzionale italiana, dovrà adeguarsi sul tema decidendum.

La questione è nota: Anief, nel gennaio 2010, lancia sulla stampa la campagna di denuncia di violazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE da parte dello Stato italiano che, in un decennio, ha utilizzato più di 300.000 precari per coprire incarichi anche su posti vacanti e disponibili che dovrebbero essere assegnati in ruolo dopo 36 mesi di servizio, come nel privato. Nel 2011 partono i ricorsi seriali dell’Anief per migliaia di precari, a cui fanno seguito anche quelli di altre organizzazioni sindacali, con condanne alle spese che nelle prime udienze di merito arrivano fino a 30.000 euro di risarcimento danni a carico dell’amministrazione per abuso del contratto a termine e in alcuni - pochi - casi alla stabilizzazione, tanto da indurre il Governo Berlusconi a presentare con decreto legge in Parlamento una norma derogatoria che vorrebbe interpretare retroattivamente il decreto legislativo 368/01 (con il quale l’Italia ha recepito la suddetta direttiva) e la legge 124/99 (che disciplina l’affidamento degli incarichi di supplenza annuale).

Nei mesi scorsi, il presidente dell’Anief, prof. Marcello Pacifico, dopo l’apertura di alcune procedure di infrazione - una, la 2120/10 trasformata in messa in mora da parte della Commissione UE -, era volato a Bruxelles per depositare una circostanziata denuncia a cui è seguito l’invio di altre migliaia di denunce dal contenuto analogo da parte dei precari della scuola, su testi redatti dagli avv. Ganci, Miceli e Galleano. Ora, il giudice del lavoro di Napoli, dott. Coppola, rimette gli atti alla Corte lussemburghese e chiede ai colleghi europei di pronunciarsi sulla legittimità dell’intervento retroattivo e derogatorio del legislatore italiano in tema di stabilizzazione dei precari della scuola. In caso di risposta negativa, ovvero di censura della norma italiana, ogni giudice del lavoro dovrà adeguarsi e ordinare la stabilizzazione del ricorrente precario oltre a condannare alle spese legali il Miur. Soltanto così sarà messa la parola fine a una cattiva abitudine che mortifica la condizione lavorativa di migliaia di precari della scuola e incide anche non soltanto sulla continuità didattica ma sulla motivazione professionale.

Link utili:

Il comunicato con le indicazioni per richiedere il modello di denuncia ANIEF alla UE

Le indicazioni per aderire al ricorso stabilizzazione

 

Il testo dell’ordinanza n. 5288/12, a scioglimento della riserva del 7.11.12.

“Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, visto l’art. 19, paragrafo 3, lettera b, del Trattato sull’Unione europea, l’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e l’art. 295 c.p.c., chiede alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di pronunciarsi sulle seguenti questioni di cui in parte motiva ed in particolare:

1) se il contesto normativo del settore scuola, come descritto, costituisca misura equivalente ai sensi della Clausola 5 della Direttiva 1999/70/Ce;
2) quando debba ritenersi che un rapporto di lavoro sia alle dipendenze dello “Stato”, ai sensi della clausola 5 della direttiva 1999/70/Ce ed in particolare anche dell’inciso “settori e/o categorie specifiche di lavoratori” e quindi sia atto a legittimare conseguenze differenti rispetto ai rapporti di lavoro privati.
3) se, tenuto conto delle esplicazioni di cui all'articolo 3, comma l, lett. c), della direttiva 2000/78/CE ed all'articolo 14, comma 1, lett. c), della direttiva 2006/54/CE, nella nozione di condizioni di impiego di cui alla clausola 4 della direttiva 1999/70/CE siano
comprese anche le conseguenze dell'illegittima interruzione del rapporto di lavoro; In ipotesi di risposta positiva al quesito che precede, se la diversità tra le conseguenze ordinariamente previste nell'ordinamento interno per la illegittima interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato siano giustificabili ai sensi della clausola 4.
4) Se, in forza del principio di leale cooperazione, ad uno Stato sia vietato rappresentare in un procedimento pregiudiziale interpretativo alla Corte di giustizia dell’Unione europea un quadro normativo interno volutamente non corrispondente al vero ed il giudice sia obbligato, in assenza di una diversa interpretazione del diritto interno ugualmente satisfattiva degli obblighi derivanti dalla appartenenza alla Unione europea, ad interpretare, ove possibile, il diritto interno conformemente alla interpretazione offerta dallo Stato.
5) se nelle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro previste dalla direttiva 91/533/Cee e segnatamente dall’art. 2, commi 1 e 2, lett. e), rientri la indicazione delle ipotesi in cui il contratto di lavoro a termine si può trasformare in contratto a tempo indeterminato.
6) In ipotesi di risposta positiva al quesito che precede se una modifica con efficacia retroattiva del quadro normativo tale che non garantisca al lavoratore subordinato la possibilità di far valere i suoi diritti derivanti dalla direttiva, ovvero il rispetto delle condizioni di lavoro indicate nel documento di assunzione, sia contrario all’art. 8, n. 1, della direttiva 91/533/Cee ed alle finalità di cui alla direttiva 91/533/Cee ed in particolare al 2° “considerando”.

Ordina la sospensione del processo e che, previa comunicazione alle parti, copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Cancelleria della Corte di Giustizia, unitamente a copia degli atti dei fascicoli di causa.”

 

Il c. 18, art. 9 della L. 106/11

“All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono altresi' esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessita' di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto.”