C’è una “astratta incompatibilità delle normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella Direttiva 1999/70/CE: a scriverlo è stato la scorsa settimana il Tribunale di Firenze, sezione Lavoro, ricordando che «la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali». Alla luce di tale premessa, il giudice del lavoro ha deciso di risarcire con 1.500 euro un insegnante che ha presentato ricorso con Anief, dopo avere svolto tre annualità formandosi finanziandosi a livello personale e senza possibilità di usufruire della Carta del docente invece assegnata ai colleghi di ruolo.