A seguito della sentenza n. 80/2010 della Corte Costituzionale che ha annullato il comma 413 e 414 dell’art. 2 della L. 244/2007, l’ANIEF intende ripristinare i posti di sostegno tagliati e garantire già a partire dal presente anno scolastico una corretta assegnazione delle ore di sostegno, in deroga all’organico previsto, in presenza di indifferibili esigenze, rigorosamente accertate e certificate.

Per ottenere tale scopo, l’ANIEF invita i docenti di sostegno in servizio o precari a contattare i genitori dell’alunno/a perché sia inviata alla Segreteria professionale dell’ANIEF la scheda di rilevamento delle ore di sostegno certificate da medici e dirigenti scolastici, non assegnate nelle Scuole nell’a.s. 2010-2011 e precedenti (prima dell’emanazione della L. 244/2007). Sarà cura del Sindacato ANIEF inoltrare tale scheda agli Uffici competenti delle Direzioni Scolastiche regionali e provinciali del MIUR al fine di ottenere l’immediata assegnazione dell’insegnante specializzato, pena diffida ad adempiere e possibili azioni giudiziarie. A tale scopo, i docenti interessati e iscritti all’ANIEF possono inviare la propria candidatura per la costituzione di una rete di rappresentanti sindacali per lo specifico settore H che possa essere accreditata nel territorio.

La scheda di rilevamento delle ore mancanti deve essere inviata quanto prima a  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o al numero di fax 091 6455845 perché sia utile anche per l’assegnazione degli incarichi e la formazione degli organici relativi all’anno scolastico 2010-2011.

La collaborazione delle famiglie e dei docenti di sostegno è decisiva per una rapida azione sindacale e per il successo dell’iniziativa.

Soltanto nel caso in cui le ore certificate non siano prontamente assegnate per l’a.s. 2010-2011, in violazione della normativa vigente, l’ANIEF, dietro esplicita richiesta, metterà in contatto le famiglie con i propri rappresentanti legali nel territorio perché, a seguito di regolare mandato, possano adire vie legali per il riconoscimento immediato delle stesse ore.

 

Scarica la scheda di rilevamento

Scarica la scheda di candidatura 

Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2011 che ha dichiarato incostituzionale il comma anti-pettine, ANIEF comunica a tutti i propri soci ricorrenti che nei prossimi giorni riceveranno precise istruzioni in merito alle procedure da seguire per metterne a frutto la portata.

Contestualmente, si invitano tutti i docenti che non hanno proposto ricorso al TAR Lazio con l’Anief per ottenere l’inserimento a pettine e che, in virtù di tale inserimento, avrebbero potuto ottenere - nel biennio scolastico 2009-2011 -  in una delle province aggiuntive di coda l’immissione in ruolo o un contratto T.D. ad inviare una mail con oggetto “ricorso pettine” e contenente esclusivamente cognome, nome, codice fiscale e indirizzo e-mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Leggi il comunicato ANIEF ed il testo della sentenza della Corte Costituzionale

Il Governo italiano riconosce ai dipendenti precari del pubblico impiego la conversione automatica del rapporto di lavoro dopo 36 mesi. Ordinanza corte di giustizia europea del 1.10.2010.

Il 2011 si apre all’insegna dei ricorsi al giudice del lavoro grazie a una campagna di sensibilizzazione che l’Anief ha iniziato nel marzo 2009. Le domande entro il 22 gennaio.

Tutte le grandi sigle sindacali, la cui rappresentatività è stata prorogata per legge, alcune seppur dubbiose (allora ci chiediamo perché ricorrono se i loro legali già sono convinti di una condanna alle spese che ricadrà sui singoli ricorrenti), altre soltanto di recente convertite alla battaglia giudiziaria (quando prima sostenevano la sola azione politica), hanno seguito l’Anief nell’invitare i propri iscritti docenti e ata precari a ricorrere per ottenere la stabilizzazione, ovvero la conversione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato. Persino le associazioni dei docenti di religione, unica categoria a cui è consentito il recupero degli scatti biennali per il periodo di precariato, invitano a ricorrere, come le associazioni dei consumatori con una class action collettiva, utile forse alla categoria ma non ai risarcimenti e alla stabilizzazione dei soli singoli ricorrenti che vantano situazioni differenziate e posizioni lavorative differenti.

L’Anief invita docenti e ata a valutare bene, visto il mercato dei ricorsi appena aperto, con chi e perché ricorrere, visto che la condanna alle spese è divenuta obbligatoria e un ricorso scritto male o in fretta, senza tutti i riferimenti normativi e giurisprudenziali, può pregiudicare tutto il processo, oltre ad avere effetti sanzionatori sui ricorrenti.

Nel frattempo, offriamo a beneficio di sindacati e avvocati, l’ultima ordinanza della Corte di Giustizia europea dove i giudici, riprendendo i temi sviluppati dall’avvocatura dello Stato italiano, ha affermato chiaramente quanto segue, al punto 48:

A tale proposito, nelle sue osservazioni scritte il governo italiano ha sottolineato, in particolare, che l’art. 5 del d. lgs. n. 368/2001, quale modificato nel 2007, al fine di evitare il ricorso abusivo ai contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico, ha aggiunto una durata massima oltre la quale il contratto di lavoro è ritenuto concluso a tempo indeterminato e ha introdotto, a favore del lavoratore che ha prestato lavoro per un periodo superiore a sei mesi, un diritto di priorità nelle assunzioni a tempo indeterminato. Inoltre, l’art. 36, quinto comma, del d.lgs. n. 165/2001, come modificato nel 2008, prevedrebbe, oltre al diritto del lavoratore interessato al risarcimento del danno subìto a causa della violazione di norme imperative e all’obbligo del datore di lavoro responsabile di restituire all’amministrazione le somme versate a tale titolo quando la violazione sia dolosa o derivi da colpa grave, l’impossibilità del rinnovo dell’incarico dirigenziale del responsabile, nonché la presa in considerazione di detta violazione in sede di valutazione del suo operato.

Ora aspettiamo il Miur al varco. Grazie all’Anief, con e dopo tutti questi ricorsi, si porrà fine alla precarietà nella Scuola italiana, a un modus operandi che ha portato all’utilizzo costante del 15% del personale precario per il funzionamento ordinario dell’amministrazione scolastica. Grazie all’Anief si rilancerà la qualità della didattica e la professionalità della sua comunità educante.

Contattaci entro il 20 gennaio per ricevere il modello per evitare la prescrizione della tua domanda di stabilizzazione e di conversione del contratto dal 30 giugno al 31 agosto.

Vai al comunicato sui ricorsi al Giudice del Lavoro

Inutile per la pensione il decreto del Mef di concerto con quello del Miur. Il 22 gennaio potrebbero scadere i termini per ricorrere e rivendicare un diritto costituzionalmente garantito.

Il recupero degli scatti biennali per il personale di ruolo, infatti, che dovrebbe essere stato autorizzato per il 2010 dai ministri Gelmini e Tremonti per la gioia di alcuni sindacati che avrebbero trovato come investire i soldi risparmiati sugli stipendi dei precari e sulla qualità della didattica, non potrà, legittimamente, produrre la maturazione dei ‘consequenziali’ diritti previdenziali, negati da una precisa norma di legge, pertanto non assegnabili per semplice decreto ministeriale. E ciò vale anche per il biennio successivo 2011/2012, sempre se, grazie ai nuovi tagli - che, peraltro, non producono i risparmi sperati, sotto l’occhio vigile della clausola di salvaguardia - si troveranno spillate nuove gocce amare di sangue grazie a una reiterazione dei tagli.

L’Anief fornirà entro il 19 gennaio prossimo a tutti i propri docenti e ata iscritti, di ruolo, interessati a ricorrere contro questa iniqua e incostituzionale norma, il modello di messa in mora da inviare entro il 22 gennaio 2011 all’Amministrazione secondo precise istruzioni, al fine di evitare anche un possibile rigetto dell’istanza, in caso di interpretazione restrittiva da parte del giudice, della nuova normativa che rende facoltativo il tentativo di conciliazione in merito ai contratti in essere pregressi, da impugnare entro quella data e/o comunque entro 60 giorni dallo loro stipula originaria.

L’articolo precedente sul tema

L’articolo sulla pre-adesione ai ricorsi

Cassazione e Consiglio di Stato si scontrano sulla competenza per le graduatorie. Comunque sono fatti salvi i processi Anief pendenti grazie alla legge sulla translatio iudicii. Inutile l’opposizione della Gilda. Nelle prossime ore la sentenza della Corte costituzionale sulla legge blocca-pettine.

Con sentenza n. 22850 del 10 novembre 2010 su uno dei ricorsi riguardanti lo spostamento dei 24 punti già dichiarata da una graduatoria all’altra, la Corte di Cassazione a sezioni riunite ha rimesso alla sfera di cognizione del Giudice ordinario la pronuncia di merito. L’ANIEF, tuttavia, fa notare che la Suprema corte nella sentenza non fa altro che richiamale analoghi pronunciamenti (sentenze n. 17466 del 28 luglio 2009, n. 3399 del 13 febbraio 2008), ignorate ancora recentemente dal Consiglio di Stato che nell’ultima sentenza n. 1897 del 02 Aprile del 2010, si è rifiutato di sollevare alle stesse Sezioni Unite il conflitto di giurisdizione in merito sempre a un ricorso riguardante l’impugnativa del decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento: “Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo in materia di concorsi ex art. 63, comma 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, una controversia relativa all’inserimento di un insegnante in una graduatoria per l’abilitazione all’insegnamento in determinate classi di concorso, graduatoria riservata ai soggetti in possesso di determinati requisiti stabiliti per legge; infatti, gli atti di formazione ed approvazione delle graduatorie per l’accesso ai titoli abilitanti e per il successivo conferimento di incarichi di insegnamento, nonché per la graduale immissione in ruolo dei docenti interessati, debbono ritenersi caratterizzati da aspetti concorsuali, inerenti al possesso ed alla valutazione dei requisiti di legge, nonché dei titoli cui è legata l’assegnazione di posizioni utili, per aspirare alla costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A”.

L’ ANIEF, pertanto, non è incorsa in alcun errore. Occorre osservare, infatti, che il tema della giurisdizione sulle graduatorie vede divisi su fronti opposti i Giudici delle Sezioni Unite della Cassazione, da una parte, e quelli del Consiglio di Stato dall’altra. Il conflitto tra il Consiglio di Stato e le Sezioni Unite, comunque, nel caso in cui si risolva in favore della giurisdizione complessiva del Giudice ordinario su tutti i ricorsi pendenti al Giudice amministrativo, non produrrà alcuna conseguenza negativa per i ricorrenti ANIEF, come erroneamente affermato dal segretario generale della Gilda in un comunicato del 14 dicembre 2010.

Il legislatore, infatti, con l’art.59 della L.69/2009, ha previsto che gli effetti sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta innanzi giudice dichiarato privo di giurisdizione dalle Sezioni Unite della Cassazione, si conservano nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione. Più precisamente, “Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall’instaurazione del primo giudizio”.

Con l’istituto della translatio iudicii, previsto dall’ art.59 della L.69/2009, si consente, dunque, al processo, iniziato davanti ad un giudice che non ha la giurisdizione, di poter continuare davanti al giudice effettivamente dotato di giurisdizione, onde dar luogo ad una pronuncia di merito che conclude la controversia, realizzando in modo più sollecito ed efficiente il servizio giustizia, costituzionalmente rilevante. I soci ANIEF dell’unico ricorso (reg. n. 5047/09) sul cui iter ha influenza l’ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione, dunque, riceveranno nei prossimi giorni precise istruzioni per proseguire il processo innanzi al giudice del lavoro, con l’assoluta garanzia della piena tutela dei propri diritti rivendicati inizialmente innanzi al TAR. In altri termini, la pronuncia delle Sezioni Unite non avrà alcun effetto negativo per i ricorrenti ANIEF, che potranno agevolmente e gratuitamente proseguire il processo innanzi al Giudice del lavoro senza perdere del tempo prezioso.

Sul merito della questione di giurisdizione, di contro, già i legali dell’Anief stanno predisponendo una memoria puntuale al fine di interrogare nuovamente la Suprema corte sulla competenza del Giudice ordinario. Se confermato definitivamente tale orientamento, infatti, ovvero se confermata, la pronuncia delle Sezioni Unite sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro renderà più devastante l’impatto del contenzioso per il Ministero della Pubblica Istruzione, perché l’impugnazione innanzi al G.O. soggiace, infatti, al termine di prescrizione quinquennale e non a quello decadenziale di 60 giorni previsto invece in via ordinaria per la proposizione del ricorso innanzi al G.A., con l’ulteriore effetto di mettere in discussione, a distanza di anni, provvedimenti che hanno avuto nel frattempo una notevole incidenza nell’organizzazione della pubblica amministrazione che ha proceduto alla nomina dei vincitori (assegnazioni supplenze, punteggi in graduatoria, immissioni in ruolo). Potrebbero ricorrere con l’Anief coloro che gioverebbero dei suoi ricorsi vinti, in merito allo spostamento dei 24 punti SSIS e del servizio, del riconoscimento del punteggio aggiuntivo di punti 6 al titolo SSIS e di punti 12 al servizio militare, del punteggio di strumento musicale e dello spostamento a pettine in caso di esito positivo della Corte costituzionale, e che, pur non avendo agito nel termine dei 60 giorni, potranno rivolgersi all’Anief per ricorrere al Giudice Ordinario per rivendicare assunzioni in ruolo, punteggio nelle graduatorie ad esaurimento e risarcimento dei danni nell’ arco temporale di 5 anni.

Mentre l’Anief vince, comunque, i ricorsi e il contenzioso, salvaguarda le graduatorie e le posizioni reclamate dai ricorrenti secondo la giurisprudenza in materia, tutela i docenti in servizio dai poteri sanzionatori dei dirigenti, qualche altro sindacato fa spendere soldi inutili per fare controricorsi che non hanno altra utilità se non quella di rallentare il corso della giustizia. Consigliamo a questi sindacalisti di studiare la normativa prima di fare inutili proclami e brutte figure, e perché, magari, potrebbero anche imparare a giocare con quelle carte che si illudono di aver fatto volare.

Il comunicato della Gilda sul contro-ricorso

Il comunicato della Gilda sul potere sanzionatorio del dirigente

Il comunicato dell’Anief sulla vittoria di un contenzioso, dopo la riforma Brunetta