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Ricorso per ottenere l'inserimento "a pettine" nelle GaE 2009/2011.
PROSECUZIONE RICORSO TAR AL GDL

DESCRIZIONEProsecuzione del ricorso TAR al Giudice del Lavoro per ottenere il recupero del ruolo o il risarcimento del danno per mancata supplenza a causa dell'inserimento "in coda" nelle Graduatorie ad Esaurimento 2009/2011.

REQUISITI: Ricorrenti TAR Pettine 2009 e 2010 che, in virtù dell'inserimento "a pettine" nelle Graduatorie "di coda", possono vantare il diritto alla stipula di contratti a tempo indeterminato o il risarcimento del danno per mancata supplenza.

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “Prosecuzione Ricorso Pettine” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”.

CHIARIMENTI: I ricorrenti devono specificare nella mail il numero di ruolo TAR cui hanno aderito nel 2009 o nel 2010. 

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA: Adesioni Limitate ai ricorrenti TAR 2009 e 2010

NEWS RICORSO PETTINE

Sono in corso di riformulazione e di ripubblicazione le graduatorie ad esaurimento del personale docente relative al biennio 2009-2011, con l’inserimento a pettine dei ricorrenti Anief e il riconoscimento pleno iure dei contratti a tempo determinato e indeterminato degli aventi diritto, dei relativi stipendi e punteggi.

Via libera dalla Direzione generale alle direzioni periferiche regionali, con una nota riservata Prot. N. AOODGPER. 3071 del 7 aprile scorso a seguito della comunicazione commissariale del 4 aprile 2011. Il dott. Chiappetta comunica di ritenere di doversi procedere subito alle modifiche delle graduatorie nei termini previsti dall’ausiliario del giudice che aveva ripreso la sua attività dopo la sentenza n. 41/2011 della Consulta. Anief vigilerà sull’esito delle operazioni che gli ambiti territoriali si ritroveranno a compiere e che, certamente, impegneranno diversi giorni nell’elaborazione delle nuove graduatorie, nell’individuazione degli aventi diritto ai nuovi contratti e nell’esercizio in auto-tutela di ogni atto amministrativo idoneo a rendere giustizia agli stessi soci ricorrenti.

Per quanto riguarda, invece, i soci ricorrenti dei ricorsi al Tar Lazio e al Presidente della Repubblica che non hanno attiva o hanno avuto sospesa un’ordinanza commissariale, nel caso in cui non saranno inseriti a pettine nella riformulazione delle graduatorie, riceveranno nuove istruzioni per l’invio di un’istanza di accesso agli atti utile a individuare la condizione di avente-diritto alla stipula di un eventuale contratto a t. d. o a t. i., per proseguire eventualmente il contenzioso nelle sedi opportune.

Resta inteso che saranno fornite nuove comunicazioni in merito al nuovo decreto di aggiornamento delle graduatorie non appena l’amministrazione avrà deciso se consentire o meno il trasferimento a tutti i docenti inseriti nelle graduatorie per il biennio 2011-2013, dopo la riformulazione delle stesse, attualmente in corso.

La nota del 7 aprile 2011 del D.G. MIUR L. Chiappetta

Il comunicato ANIEF sulla diffida inviata dal commissario ad acta

 

In risposta a numerose richieste pervenute da parte di soci ricorrenti per il pettine in ordine all’esecuzione delle ordinanze da parte del commissario ad acta ed alle modalità per ottenere il riconoscimento di ruoli e supplenze non assegnati in virtù del mancato inserimento a pettine nel biennio 2009-2011, pubblichiamo la seguente nota di chiarimenti dell’avv. Fabio Ganci (ufficio legale ANIEF).

Domanda: I vecchi ricorrenti possono far valere immediatamente le ordinanze del Tar Lazio sull'inserimento a pettine o, a seguito della sentenza della Cassazione secondo cui la giurisdizione sulle controversie relative all’impugnativa delle graduatorie permanenti del personale docente non spetterebbe al giudice amministrativo ma a quello ordinario, devono attendere l'iter al Giudice del lavoro?

Risposta dell'avv. Fabio Ganci: I ricorrenti ANIEF, e si badi bene, soltanto i ricorrenti ANIEF, sono beneficiari di commissariamenti validi ed efficaci. Tutti gli altri commissariamenti, infatti, sono stati annullati dal Consiglio di Stato. Solamente i nostri ricorrenti hanno ottenuto la revocazione di tali annullamenti. Ciò spiega perché i ricorrenti non assistiti dall’ANIEF non stanno proseguendo la propria azione giudiziaria innanzi al TAR del Lazio.

Il commissariamento, come ha ricordato la recente nota del dott. Cannerozzi, comporta l’immediato inserimento a pettine dei ricorrenti, con tutte le conseguenze in termini di stipula dei contratti sulla base delle posizioni a pettine con decorrenza dal 2009

I ricorrenti ANIEF non beneficiari di commissariamenti validi ed efficaci, comunque, sono tutelati pienamente dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2001, in virtù della quale il MIUR dovrebbe in autotutela inserirli a pettine nella provincia prescelta. E ciò, analogamente ai ricorrenti con commissariamento attivo, con decorrenza dal 2009, ossia ai fini delle immissioni in ruolo e ai fini dei risarcimenti danni per mancata stipula dei contratti annuali nel biennio 2009-2011.

Il ricorso al Giudice del lavoro, dunque, sarà del tutto superfluo se il MIUR  eseguirà l'ordine del commissario e se - per i ricorrenti privi di commissariamento attivo - sarà rispettata la sentenza della Corte Costituzionale. Vi sarà un'ulteriore azione giudiziaria soltanto se il MIUR deciderà di subire denunce penali per omissioni di atti d'ufficio e condanne a risarcimenti milionari per lite temeraria. Qualsiasi nuova iniziativa, inoltre, potrà essere intrapresa soltanto quando il MIUR formalizzerà con un provvedimento la sua decisione in ordine alle modalità di adempimento della sentenza della Corte Costituzionale.

In sintesi, per valutare il da farsi dal punto di vista legale, bisognerà attendere fino al 19 aprile (termine ultimo assegnato dal commissario per l'adempimento) e fino alla imminente data in cui il MIUR renderà note le modalità di aggiornamento delle graduatorie.

Ordina l’esecuzione delle ordinanze del Tar Lazio su inserimento a pettine e stipula dei contratti per i ricorrenti Anief. Ritiene nulla la nota di invito alla sospensione del D. G. Miur. Prospetta denunce alle procure per danni erariali e omissione di atti di ufficio. Anief pronta a mettere a disposizione i modelli di denuncia.

Alla fine aveva ragione l’Anief contrariamente al parere anche di qualche pseudo-sindacalista: il direttore generale del Miur, dott. Chiappetta, non ha alcun potere sostitutivo del giudice, né può suggerire ai dirigenti degli uffici periferici azioni tese ad attentare a un suo ordine, pena l’incorrere di tale dirigente nel reato penale di omissione di atti di ufficio e in quello contabile di danno erariale alle casse dello Stato.

La nota del Miur del 21 marzo scorso, pertanto, è da considerarsi nulla: parola del commissario, ausiliario del giudice, che in una lettera ai dirigenti degli ambiti territoriali ricorda la sentenza n. 41/2011 della corte costituzionale, mentre ordina entro il 19 aprile l’inserimento pleno iure a pettine nelle graduatorie di coda dei 3.000 ricorrenti patrocinati dall’Anief, e la nomina giuridica ed economica per gli aventi diritto a un contratto a tempo determinato e indeterminato fin dall’estate del 2009.

A questo punto, fin dai prossimi giorni con specifico avviso sul sito www.anief.org, l’Anief, metterà a disposizione su richiesta dei 15.000 soci ricorrenti, siano essi tutelati dalle ordinanze commissariali che dalle ordinanze cautelari del Tar Lazio, sia che abbiano ricorso al Presidente della Repubblica per l’inserimento a pettine, sia che siano interessati soltanto al cambio di provincia per il prossimo aggiornamento, i modelli di denuncia da inviare alle autorità competenti rispettivamente in capo alle responsabilità contabili e penali, essendo evidente quanto stabilito dal Giudice delle leggi in ordine alla formulazione delle graduatorie del personale docente, indipendentemente anche dalla futura competenza del giudice adito.

Pubblichiamo il parere dell’Avvocato Walter Miceli (ufficio legale ANIEF), rilasciato in forma di intervista, in merito alle affermazioni del D.G. per il personale scolastico del MIUR, dott. Luciano Chiappetta, contenute nella nota 2287 del 21 marzo 2011 e nel quesito inviato dallo stesso all’Avvocatura di Stato sulle modalità di applicazione della sentenza n. 41/2011 della Corte Costituzionale.

 

1. SULLA NOTA N. 2287 DEL 21.3.2011 CON CUI IL DIRETTORE GENERALE DEL MIUR CHIEDE AGLI USR DI NON ESEGUIRE GLI ORDINI DEL COMMISSARIO AD ACTA IN QUANTO I RELATIVI RICORSI SONO STATI SOSPESI

Il direttore generale del MIUR, con la nota n. 2287 del 21.3.2011, ha commesso un atto di una inaudita gravità: ha cioè attestato circostanze assolutamente errate inducendo i direttori generali degli uffici scolastici regionali a commettere la condotta materiale di omissione/rifiuto di atti imposti dall’Autorità Giudiziaria.

I ricorsi TAR Lazio R.G. nn. 4340/09, 4341/09, 4342/09, 5065/09, 5067/09, 5068/09, 5070/09, 5072/09, 5073/09, 5074/09 e 5075/09, infatti, non sono stati sospesi né tantomeno è stata sospesa l’efficacia delle ordinanze di commissariamento emanate nell’ambito di tali procedimenti.

Ognuno, del resto, potrà verificare personalmente, consultando il sito internet della Giustizia Amministrativa, l’esito dei numerosi tentativi del MIUR di vanificare giudizialmente tali provvedimenti cautelari: l’atto d'appello del MIUR innanzi al Consiglio di Stato, infatti, è stato dichiarato inammissibile, con ordinanza del CdS n. 207 del 30.06.2010, così come il successivo ricorso per revocazione dello stesso MIUR innanzi al TAR Lazio, parimenti respinto con le ordinanze TAR n 1574, 1575, 1576, 1577, 1578 e 1579 del 08.11.2010.

Questa è la realtà dei fatti fotografata al 30 marzo del 2011. E, in virtù, di tale stato di fatto, il commissario dovrà inserire a pettine i ricorrenti.

 

2. COME STA OPERANDO IL COMMISSARIO?

Il commissario Luciano Cannerozzi De Grazia, dopo aver letto la nota n. 2287 del 21.3.2011, ci ha comunicato di essersi recato presso gli uffici del MIUR intimando l’immediata revoca di tale disposizione.

Lo stesso commissario, inoltre, ci ha informato che, su esplicito mandato del TAR, già a decorrere da lunedì 04 aprile si recherà presso gli uffici periferici del MIUR per inserire a pettine i ricorrenti.

Inoltre, di fronte ad un ulteriore atteggiamento ostruzionistico del MIUR, riteniamo che il commissario Luciano Cannerozzi De Grazia debba, nella sua qualità di pubblico ufficiale, presentare denuncia alla competente Procura della Repubblica per omissione di atti d’ufficio nei confronti dei responsabili e debba, inoltre, trasmettere alla Procura della Corte dei Conti un rapporto per l'accertamento dei danni per l'erario derivanti dal mancato tempestivo e completo adempimento del giudicato da parte dell'Amministrazione.

L’azione del commissario, in tal senso, sarà supportata dagli stessi ricorrenti.

Nei prossimi giorni i ricorrenti riceveranno dei modellini di istanza di accesso agli atti che dovranno spedire agli uffici scolastici per l’accertamento dei danni in concreto subiti.

I ricorrenti, inoltre, riceveranno un modulo che utilizzeranno per denunciare, innanzi alle Procure della Repubblica ed alle Procure Regionali della Corte dei Conti, il danno erariale e le omissioni di atti d’ufficio di cui si stanno rendendo artefici i dirigenti del MIUR.

 

3. SUL QUESITO INVIATO DAL MIUR ALL’AVVOCATURA DELLO STATO IN ORDINE ALL’APPLICAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N.41/2011

Il quesito inviato dal dott. Chiappetta all’Avvocatura dello Stato ha tre spiegazioni plausibili: o il direttore generale non ha letto la sentenza della Corte Costituzionale; oppure l’ha letta ma non ne ha minimamente compreso il senso; ovvero, la sentenza è stata letta, ne è stato percepito il significato ma, anziché ammettere la sconfitta, si preferisce addossare all’avvocatura dello stato la responsabilità di una scelta - il libero trasferimento da una provincia all’altra - che farebbe perdere ogni credibilità ad alcuni sindacalisti evidentemente nemici dello stato di diritto.

Basta dare una lettura, anche superficiale, alla sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2011, per smascherare l’opera di grossolana mistificazione della realtà in cui si sta cimentando il direttore generale del MIUR.

Secondo Chiappetta, infatti, la legge 296/206, ossia la legge che ha trasformato le graduatorie da permanenti ad esaurimento, avrebbe abrogato tutta la disciplina precedente in materia di trasferimento, con la conseguenza di mantenere fissi e permanenti gli inserimenti nelle graduatorie della provincie di appartenenza.

Ora, la tesi sopra esposta, in verità, ricalca pedissequamente il punto di vista vanamente sostenuto dal MIUR nel giudizio di illegittimità costituzionale culminato con la sentenza n. 41/2010.

Il MIUR, però, finge di non sapere che tale tesi è stata ridicolizzata dalla Corte Costituzionale: secondo la Consulta, infatti, “[…] L’art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006, infatti, in un’ottica di contenimento della spesa pubblica e di assorbimento del precariato dei docenti, prevede la trasformazione delle graduatorie permanenti in altre ad esaurimento e a tale fine non permette, a partire dal 2007, l’inserimento in esse di nuovi aspiranti candidati prima dell’immissione in ruolo dei docenti che già vi fanno parte.

Rispetto a tale finalità risulta del tutto estranea la disciplina introdotta dalla norma censurata, avente ad oggetto i movimenti interni alle graduatorie che per loro natura non incidono sull’obiettivo dell’assorbimento dei docenti che ne fanno parte, per il quale assumono rilevanza solo i possibili nuovi ingressi. […]”

Ora, pongo io una domanda retorica: chi ha più credibilità in tema di interpretazione delle norme di legge. La Corte Costituzionale o il dott. Luciano Chiappetta?

Altra affermazione grottesca appare quella secondo cui la Corte Costituzionale, insieme alle così dette “code”, avrebbe annullato il diritto al trasferimento provinciale a decorrere dal 2011 ai sensi dell'ultima parte dell’art.1 comma 4 della Legge n. 167/2011.

In realtà il direttore generale del MIUR sa bene che la Corte Costituzionale si è limitata a dichiarare illegittimo l’inserimento in coda perché “[…] in contrasto alla regola dell’inserimento “a pettine” dei docenti nelle graduatorie, vigente non solo nel periodo anteriore, ma persino in quello posteriore all’esaurimento del biennio in questione[…]”.

Secondo la Corte Costituzionale, infatti, il libero trasferimento da una provincia all’altra e l’inserimento “a pettine” costituiscono, dunque, la regola ordinamentale prescelta dal legislatore, anche nella prospettiva di non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale (art. 120, primo comma, Cost.).

Tale regola ordinamentale, in verità, non deriva soltanto dall’ art.1 comma 4 della Legge n. 167/2011 – che aveva soltanto un valore ricognitivo della normativa previgente (“[…] le graduatorie relativo al biennio 2011 – 2012/2012 – 2013, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2004, dovrà essere improntato al principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento dalla provincia prescelta”), ma deriva dalle seguenti leggi mai abrogate:

- LA LEGGE N. 124 DEL 03.05.1999, laddove, al comma 6 dell'art. 1 stabilisce che le graduatorie sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra Provincia.

- LA LEGGE 20 AGOSTO 2001, N. 333, inoltre, all’art. 1, stabilisce che hanno titolo all'inserimento “[…] oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia, le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo […]”.

La conseguenza della pronuncia della Corte Costituzionale è, dunque, di una ovvietà disarmante:

1) L’aggiornamento delle graduatorie, in ossequio alle leggi vigentie mai abrogate(LEGGE 20 AGOSTO 2001, N. 333; LEGGE N. 124 DEL 03.05.1999; LEGGE N. 143 DEL 2004), deve essere effettuato consentendo il trasferimento provinciale;

2) I ricorrenti, secondo i chiari principi affermati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2011, devono essere considerati de iure inseriti a pettine nelle graduatorie provinciali opzionali, e ciò ai fini delle immissioni in ruolo e delle supplenze annuali tratte da tali graduatorie nel biennio 2009-2011.

 

4. SE IL MIUR PERSISTERÀ NEL PROPRIO INTENTO DI NON CONSENTIRE IL TRASFERIMENTO PROVINCIALE E NON INTENDERÀ SANARE LA POSIZIONE DEI DOCENTI CHE – SE INSERITI A PETTINE - AVREBBERO POTUTO STIPULARE UN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO, CHE COSA ACCADRÀ?

Accadrà verosimilmente che oltre 20.000 docenti chiederanno l’accertamento giudiziale dei danni subiti e l’immissione in ruolo retroattiva, invocando a proprio favore non soltanto il tenore letterale di leggi dello Stato mai abrogate ma anche una sentenza della Corte Costituzionale che non potrà essere vanificata neppure dalla legislazione ordinaria sopravvenuta!

In tal caso, ovviamente, il MIUR, oltre a subire la condanna ai risarcimenti per i danni subiti dai ricorrenti, dovrà sopportare la condanna al pagamento delle spese legali (2500 euro di spese legali per ventimila ricorrenti…) e l’ulteriore sanzione del risarcimento per lite temeraria. Ai sensi dell’ Art. 96 del codice di procedura civile, infatti, se risulta che la parte soccombente ha resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza.

Mi pare ovvio che di tale disastro per le casse dello Stato ne risponderanno personalmente, innanzi alla Corte dei Conti, i dirigenti costretti dal MIUR ad operare in conclamata e quasi rivendicata violazione dello stato di diritto.

 

5. SUL VALORE SIMBOLICO DELLA NOSTRA BATTAGLIA LEGALE

Alcune forze sindacali stanno propagandando l’idea secondo la quale, per perseguire il proprio tornaconto, si può disprezzare ed ignorare anche l’alto presidio di legalità rappresentato dalla Corte Costituzionale.

Se capitolerà tale ultimo barlume di stato di diritto, invero, nessuno potrà più coltivare la certezza di poter insorgere contro la violazione anche dei più fondamentali diritti.

Lo scontro legale che stiamo conducendo da anni, in verità, vuole affermare una verità ovvia: l’amministrazione deve rispettare le sentenze pronunciate nel nome del popolo italiano senza ricorrere ad espedienti e a tecniche puramente dilatorie.

Ci conforta, tuttavia, l’idea che in tale battaglia non siamo soli. Il recente intervento del Presidente della Repubblica sul decreto mille proroghe per scongiurare il tentativo di vanificare gli effetti della sentenza n.41/2011, in verità, dimostra che esistono ancora baluardi di legalità ai quali guardare con fiducia contro ogni tentativo di capovolgere la realtà asservendo le istituzioni ad interessi di parte.

 

Anief diffida i direttori degli UU.SS.RR. dal non agire in quanto corresponsabili di danno erariale alle casse dello Stato, mettendo a conoscenza le Procure generali della Corte dei conti.

Con una nota riservata, di fronte alla possibile nuova attività commissariale, il D. G. del MIUR Chiappetta avrebbe invitato i dirigenti degli uffici periferici ancora una volta a soprassedere, considerato il nuovo orientamento sulla giurisdizione esclusiva del giudice del lavoro per le graduatorie del personale docente e la possibile riassunzione dei processi pendenti al Tar Lazio. Per il Miur, dunque, l’inserimento a pettine con tutti gli effetti connessi (stipula dei contratti a t. d. e a t. i. e relativa nomina giuridica ed economica), si farà soltanto se anche il nuovo giudice del lavoro riterrà validi i procedimenti cautelari precedentemente espressi e confermerà nel merito il giudizio cautelare dei giudici amministrativi.

Anief, pur valutando scontato l’esito del contenzioso seriale promosso viste la recente pronuncia anche del Giudice delle leggi, tuttavia, alla luce proprio della legge sulla translatio iudicii (art. 59, L. 69/2009 a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2007) ritiene che le ordinanze commissariali non sospese dal Consiglio di Stato debbano essere immediatamente eseguite nelle more della possibile riassunzione dei ricorsi al Giudice del lavoro (riassunzione peraltro ancora non richiesta per i ricorsi relativi ai commissariamenti attivi). La norma, infatti, prevede che “sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio”, mentre la Costituzione (artt. 24 e 111) tutela il diritto delle parti ad ottenere una risposta, affermativa o negativa, in ordine al “bene della vita” oggetto della loro contesa.

Considerata la sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2011, inoltre, Anief ritiene che tutti i ricorrenti al Tar del Lazio come al Presidente della Repubblica debbano essere messi subito dall’Amministrazione nella condizione di poter stipulare, senza ulteriore indugio, i mancati contratti qualora siano individuati come aventi diritto e che tutti i docenti possano spostarsi e aggiornare il proprio punteggio all’atto del nuovo aggiornamento delle graduatorie.

Pertanto, se resterà confermato tale nuovo atteggiamento dell’amministrazione, discordante rispetto alla precedente missiva ricevuta, in attesa di una convocazione urgente, Anief provvederà a diffidare:

- i dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali dal non applicare gli ordini del commissario ad acta,

- il Direttore generale Chiappetta dal non favorire una soluzione amministrativa per la corretta esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale,

- il commissario ad acta dal non denunciare alle autorità competenti la mancata osservanza di un ordine del giudice, informandone le Corti dei Conti territoriali. 

Trascorso il termine di 7 giorni dalla ricezione della diffida, in presenza del rinnovato comportamento omissivo, Anief denuncerà la responsabilità dei dirigenti dell’amministrazione centrale e periferica per disorganizzazione o per cattiva organizzazione degli uffici alle competenti Procure della Repubblica della Corte dei Conti, visto il perdurante danno erariale (ex plurimis, Corte Conti, Sez. II app., 14 gennaio 1997, n. 2), al fine di individuare in loro capo anche le sanzioni previste dall’art. 21 del decreto legislativo 165/01 come modificato dall’art. 41 del decreto legislativo 150/2009.

La nota del D.G. MIUR Luciano Chiappetta

Il Comunicato della FLC CGIL Pordenone