L’anzianità di servizio può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo, purché sussista nel ricorrente l’interesse ad agire: lo hanno stabilito i giudici “ermellini”, con l’ordinanza 2232/2020 del 30 gennaio, in base alla quale d’ora in poi l’effettiva anzianità di servizio, comprendente gli anni di lavoro precedenti all’immissione in ruolo può essere sempre accertata. Determinando, in questo modo, il riconoscimento degli scatti di anzianità successiva e un più alto inquadramento stipendiale, proprio per effetto del riconoscimento di un numero maggiore di anni di anzianità. Ne consegue che non ha più senso il termine decennale sino ad oggi imposto dall’amministrazione per farsi riconoscere gli anni pre-ruolo che nella scuola sono una prassi per l’80% del personale assunto: il lavoratore, docente o Ata, ha quindi sempre titolo a chiedere la ricostruzione di carriera, per essere in questo modo collocato in un “gradone” di spettanza superiore e quindi percepire uno stipendio maggiore. Tutti gli interessati alla nuova collocazione di fascia e a recuperare il maltolto, possono contattarela sede Anief più vicina.
Marcello Pacifico (Anief):“Con l’ordinanza della Cassazione, tutti coloro che possono vantare periodi di pre-ruolo anche oltre il primo quadriennio previsto sempre dal Testo unico della scuola, hanno ora facoltà di presentare la domanda in qualsiasi momento della loro carriera. Anche diversi anni dopo il primo quinquennio. Se a questo si aggiunge la recente decisione, sempre della Cassazione, di disapplicareil decreto legislativo 297/94, insieme alle norme contrattuali, poiché in contrasto con la clausola 4 della direttiva UE n. 70/99, la stessa che ha riconosciuto la parità di trattamento economica tra il personale di ruolo e precario, possiamo senza dubbio dire che siamo dinanzi ad svolta storica, che può andare ad innalzare lo stipendio di almeno 400 mila docenti e Ata”