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Orizzonte Scuola: Corte di Giustizia Europea boccia la legge che non tiene conto dell'anzianità maturata nei contratti a termine. Anief e Adida vincono nei tribunali

Vittorie nei tribunali per i ricorsi presentati sia da Anief che da Adida, sul riconoscimento degli scatti di anzianità per i docenti precari. E intanto per la Corte di Giustizia Europea, ci informa DirittoScolastico.it, "compito dei giudici deve essere quello di impedire qualsiasi trattamento sfavorevole del lavoratori a tempo determinato, sulla sola base della durata dei contratti di lavoro che giustificano la loro anzianità e la loro esperienza professionale.

“Forse siamo ad un giro di boa – ha commentato Barbara Borriero coordinatrice nazionale Adida – questa volta non si tratta di un accoglimento di sparuti e piccoli Tribunali della Penisola, ma di una svolta intervenuta in uno dei Tribunali e fori più importanti d’Italia”.

“L’accoglimento riguarda non solo gli scatti di anzianità ma anche il risarcimento del danno – riferiscono gli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia – il Tribunale ritiene che un lavoratore a tempo determinato sia tale e quale in termini di competenza e professionalità ad uno a tempo indeterminato e non fa distinzioni fra abilitati e non abilitati, equiparandoli finalmente in termini economici”.

Il Tribunale di Milano, riferiscono soddisfatti da Adida, accoglie i diritti dei precari e condanna alle spese del processo il Ministero.

La questione all’esame del Tribunale di Milano, sezione lavoro, concerneva l’impugnazione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il Ministero, per lo svolgimento dell’attività di docente, tra il 14 maggio 2006 e il 30 giugno 2012 per cui veniva richiesto il riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato; l’erogazione di una somma indennitaria come per legge; l’aumento periodico della retribuzione in base agli anni di servizio e gli scatti biennali di stipendio.

Il Tribunale di Milano ha così statuito: “orbene, lo scatto di anzianità ha la funzione di parametrare il trattamento retributivo alla progressiva acquisizione di una maggiore professionalità e competenza del lavoratore. Esso, in sostanza, tiene conto della maturazione della sempre più ampia esperienza che ciascun lavoratore consegue in forza del protratto svolgimento della propria prestazione.”

Secondo il Giudice Milanese: “Nel caso di specie, la progressiva reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato ha di fatto realizzato un contesto del tutto identico, sotto il profilo dello sviluppo della professionalità, a quello tipico di un rapporto a tempo indeterminato.

Non v’è dubbio, infatti, che l’odierna ricorrente abbia prestato la propria attività senza soluzione di continuità e che lo abbia fatto sempre svolgendo mansioni corrispondenti al profilo di docente. Conseguentemente, non può revocarsi in dubbio che la stessa abbia nel tempo acquisito un’esperienza del tutto identica, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, a quella maturata dai colleghi di pari anzianità, legati all’amministrazione da un rapporto a tempo indeterminato. La disparità di trattamento sin qui riservata alla parte attrice non risulta legittimata da alcuna ragione obbiettiva, né in altro modo giustificabile.
Può e deve quindi essere accolta la domanda relativa al risarcimento del danno subito per il pregresso mancato riconoscimento dell’adeguamento retributivo.

Per questi motivi, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento ad ogni effetto di legge e di contratto dell’anzianità maturata dal 11.09.2008, e al risarcimento del danno patito, consistente nella mancata percezione negli anni passati delle retribuzioni di volta in volta adeguate alla corrispondente anzianità”.

Vittorie anche anche per l'ANIEF, nei tribunali di Rossano (CS) e Cuneo.

Il Tribunale di Rossano (CS) ha dato ragione all'ANIEF e all'Avv. Ida Mendicino riconoscendo che il MIUR aveva stipulato con due docenti contratti di lavoro a tempo determinato senza una corretta ragione giustificatrice del termine apposto. Il Giudice ha, infatti, rilevato come “per ciascuna tipologia di assunzione a termine sia, comunque, richiesta la prova delle esigenze temporanee del datore di lavoro e come la parte resistente non abbia, invece, offerto alcuna dimostrazione di carattere fattuale”.
Il MIUR è stato, quindi, condannato al risarcimento del danno, liquidato in un totale di 17 mensilità della retribuzione mensile globale di fatto e ha inoltre condannato il MIUR ad adeguare la retribuzione delle ricorrenti con gli scatti biennali maturati “con riconoscimento degli arretrati retributivi e interessi dalle scadenze al saldo”. Le spese di lite a carico del Ministero sono state quantificate in € 2.000.

Presso il Tribunale di Cuneo, gli Avvocati Giovanni Rinaldi e Patrizia Gorgo hanno sostenuto la tesi da anni portata avanti dall'ANIEF e hanno chiesto al Giudice del lavoro di applicare agli stipendi degli insegnanti precari gli aumenti periodici legati all'anzianità nella misura del 2,5% per ogni biennio di insegnamento, deducendo l'applicabilità di detti benefici anche agli insegnanti non di ruolo, pena una palese discriminazione tra contratti a tempo determinato e contratti a tempo indeterminato.

Dando pieno accoglimento a quanto richiesto dai legali ANIEF, quindi, il Giudice ha condannato il MIUR “a pagare al ricorrente a titolo di scatti biennali maturati in corso di rapporto la somma di € 6.442,49, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole differenze mensili al saldo” e ha concluso con la solita condanna alle spese per il MIUR dell'importo di € 1.550.

Le vittorie nei tribunali d'Italia sono oggi affiancate da un'importante sentenza della Corte di Giustizia europea che nega l'efficacia della norma italiana (contenuta nella finanziaria per il 2007, L. 296/2006), che prevede la possibilità, quando si assume personale nel pubblico impiego, di ignorare le precedenti assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato.

La sentenza da www.dirittoscolastico.it

Fonte: Orizzonte Scuola