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Tecnica della Scuola: scatti biennali ai precari, per il giudice non vanno corrisposti solo ai prof di religione

A Torino emessa una sentenza che per il Miur potrebbe rappresentare una seria minaccia economica: va rispettato il principio di non discriminazione, un’interpretazione diversa costituirebbe un privilegio, di dubbia costituzionalità. Anief soddisfatta: riconosciuto un diritto.

Lo Stato italiano non può usare due pesi e due misure. A sostenerlo è il giudice del Lavoro di Torino, che esaminando un ricorso dell’associazione sindacale Anief ha sottolineato che poiché nella ricostruzione di carriera ai docenti di religione cattolica vengono considerati, ai fini degli “scatti” biennali automatici, anche tutti gli anni di precariato, lo stesso calcolo deve venire per forza di cose adottato anche per gli insegnanti delle altre materie.

Nella sue sentenza il giudice del Lavoro ha condiviso e riportato la motivazione della Corte d'Appello di Torino, che di recente ha rilevato come “[...] la norma di cui all’art. 53 legge 312/1980, che prevede l’attribuzione al personale non di ruolo docente, educativo e non docente, di aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato, a partire dal 1.6.1977, in ragione del 2,50% sulla base dello stipendio iniziale, risulta esplicitamente richiamato sia dall’art. 142 CCNL 2002 - 2005 Comparto Scuola, sia dall’art.146 del successivo CCNL 2006 - 2009, sicché essa deve ritenersi applicabile prima facie al trattamento economico di tutto il personale docente non di ruolo”.

Per il giudice del Lavoro, quindi, non vi sono dubbi: su questo punto, sulla considerazione del precariato ai fini degli aumenti retributivi automatici biennali, “va rispettato il principio di non discriminazione ex art. 6 d.lgs 368/01”perché “un’interpretazione difforme si tradurrebbe in un ingiustificato privilegio, di dubbia costituzionalità, in favore degli insegnanti di religione”. Anche perché, conclude la sentenza, non vi sono “ragioni ostative per l’equiparazione discendenti dalla natura del contratto a termine”.

Secondo l’Anief, la sentenza di Torino rappresenta “un ulteriore e soddisfacente successo a tutela di una nostra iscritta con conseguente riconoscimento del diritto alla progressione stipendiale che, nonostante gli anni di lavoro a tempo determinato prestati alle sue dipendenze, il Miur non le aveva mai corrisposto”.

La sentenza cosa comporterà? Per il dicastero di viale Trastevere il danno economico non sarà altissimo: il Miur è stato infatti condannato al pagamento degli scatti biennali sino ad oggi non corrisposti alla ricorrente, quantificati in 1.570,10 euro, con ulteriore soccombenza per le spese di giudizio liquidate in 1.100 euro. Qualora però altri docenti (potenzialmente la grande parte di quelli di ruolo, quindi centinaia di migliaia, che prima di diventare tali hanno svolto diversi anni di precariato) dovessero chiedere la medesima equiparazione, è probabile che quanto espresso dal giudice di Torino possa rappresentare un precedente che fa, come si dice in gergo tecnico, “giurisprudenza”. Andando così a determinare il rischio di un effetto-cascata. Di cui il Miur farebbe volentieri a meno. In questo caso, infatti, le somme che andrebbero corrisposte sarebbero di ben altro tenore.

Fonte: Tecnica della Scuola