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Tuttoscuola: Il Commissario ad acta ordina l’immediato inserimento a pettine

15 giorni di tempo per dare esecuzione alla sentenza della Consulta per evitare responsabilità penali.

Nuovo colpo di scena nella vicenda delle graduatorie dei precari e degli inserimenti "a pettine".

Dopo la sentenza n. 41 della Consulta che ha dichiarato l’illegittimità degli inserimenti in coda nelle graduatorie provinciali dei docenti precari e l’obbligo conseguente di inserimenti a pettine secondo il punteggio posseduto, il Miur il 21 marzo scorso ha trasmesso ai dirigenti territoriali la nota n. 2287 con la quale fa presente che non spetta al Tar Lazio dare esecuzione alla sentenza, in quanto, secondo una recentissima decisione della Corte di Cassazione, la materia è ora di competenza del giudice del lavoro. In poche parole l’applicazione della sentenza può aspettare mentre si cercano soluzioni all’intricato problema.

Ma la novità dell’ultima ora è il rientro in campo del commissario ad acta (nel caso si tratta del consigliere Luciano Cannerozzi De Gratia) che a suo tempo, come lui stesso ha ricordato in una nota inviata ai dirigenti periferici dell’Amministrazione scolastica, aveva sospeso ogni intervento in merito, in attesa proprio della pronuncia della Corte Costituzionale.

A sentenza emanata, il Commissario ad acta riprende in pieno le sue prerogative di legge e invita i dirigenti di tutta Italia ad ottemperare alla disposizione, ricordando preliminarmente che “Occorre sottolineare che l’inserimento a pettine dei ricorrenti doveva e deve intendersi disposto, con decorrenza dalla data di prima pubblicazione delle graduatorie definitive valide per il biennio per il biennio 2009/2011, senza alcuna riserva, pleno iure, a tutti gli effetti quindi giuridici ed eventualmente economici, e come tali utili ai fini della individuazione dei docenti destinatari delle proposte di stipula dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Le nuove graduatorie pertanto sono da considerarsi definitive, ricorda il Commissario, almeno fino ad eventuale contraria disposizione nel merito da parte del giudice amministrativo.

In ragione di ciò, il Commissario ha il potere di disporre ora “direttamente nei confronti di ciascun dirigente pro tempore degli Ambiti Territoriali Provinciali competenti la corretta esecuzione del giudicato, secondo le modalità già dettate nella precedente disposizione commissariale dell’11.12.2009”.

E se il dirigente territoriale intende resistere tenendo conto di quanto indicato dal Miur, cosa può succedere?  Lo ricorda lo stesso Commissario ad acta che puntualizza con precisa sottolineatura: “Si ritiene utile ricordare, atteso il tempo trascorso dal giudizio di ottemperanza, che la eventuale ulteriore mancata esecuzione degli ordini del giudice e delle disposizioni commissariali da parte dell’Amministrazione renderà necessario l’intervento diretto del Commissario, presso ciascun Ufficio interessato, per l’esercizio dei poteri sostitutivi, intervento che, oltre a causare ulteriori inutili spese per l’Amministrazione, potrebbe comportare, insieme alla mancata collaborazione con l’ausiliario del Giudice nell’esecuzione del giudicato, possibili responsabilità di natura penale, amministrativa e contabile per l’avvenuta omissione di atti d’ufficio e per danno erariale da parte di tutti i responsabili”.

Gli inserimenti a pettine comporteranno effetti giuridici ed economici con decorrenza retroattiva di due anni.

 

Fonte: Tuttoscuola

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