Decreto sviluppo: Anief chiede emendamenti in audizione alla Camera

Insieme a movimenti di precari e sindacati su retrodatazione giuridica delle nomine, stabilizzazione, inserimento degli abilitati, laureandi e specializzandi, doppia provincia, assegnazione provvisoria, presidi incaricati e ricercatori.

Le audizioni di ieri presso la VII Commissione della Camera dei Deputati, in merito al parere consultivo da fornire alla V e alla VI Commissione dove saranno presentati e discussi gli eventuali emendamenti al decreto legge sviluppo, hanno mostrato la differente politica sindacale condotta da alcune organizzazioni rappresentative ope-legis (basta controllare i loro siti) che hanno sconfessato gli stessi ricorsi promossi al giudice del lavoro, hanno chiesto il congelamento delle graduatorie, hanno invocato punteggi aggiuntivi ai residenti, hanno benedetto il blocco del trasferimento per il personale di ruolo, hanno chiesto un intervento dei parlamentari sul Tar Lazio in merito al contenzioso sul pettine, hanno criticato la sentenza della Consulta, e l’Anief che è stata audita subito dopo e ha proposto emendamenti specifici sul testo, alla presenza di diverse associazioni di precari (Movimento studenti e laureati scienze della formazione primaria, Movimento precari abilitati strumento musicale e Cobaslid, Informalmente, Cip Nazionale), e sindacati (Confedir Mit, Lisa, Sab, Scuola Athena, Unicobas) che ne hanno apprezzato e condiviso le proposte emendative apportando specifici contributi in merito alla richiesta di un organico funzionale, di una graduatoria nazionale, della stabilizzazione su spezzoni orario e organico di fatto, dell’anticipazione delle nomine nel periodo estivo.

Plasticamente, pertanto, in Parlamento si è percepita la distanza tra il mondo reale della scuola, pulsante, che rivendica il diritto alla parola e ha trovato nell’Anief un nuovo interlocutore in grado di portare in Parlamento i suoi problemi, e il mondo della casta sindacale pronta soltanto a rappresentare i propri interessi a discapito dei lavoratori.

L’Anief preliminarmente ha denunciato come terroristico il tentativo di intimidire i precari nel diffondere notizie senza alcuna consistenza reale in merito a eventuali punteggi aggiuntivi che potrebbero essere dati in corso d’opera a chi non ha cambiato provincia: una tale norma, infatti, già all’attenzione della Consulta e ritirata dalla provincia autonoma di Trento dopo essere stata censurata dal Tar, sarebbe palesemente incostituzionale.

Nel merito, il presidente Pacifico, ha commentato alcune proposte emendative richiedendo:

- che la retrodatazione giuridica delle nomine serva soltanto a sanare il contenzioso attivato al giudice amministrativo e a riservare una quota di posti che comunque sarebbe assegnata dai tribunali anche per evitare nuovi ricorsi di chi potrebbe richiedere sine die la retrodatazione delle stesse nomine (al 2005 per esempio);

- la stabilizzazione su tutti i posti vacanti e disponibili che in questa fase iniziale può escludere soltanto i posti momentaneamente scoperti (supplenze temporanee), e che dovrebbe riguardare subito un primo scaglione di 108.000 unità come risulta dai dati ministeriali, anche su quell’organico di fatto che in verità deve essere annoverato tra quello di diritto;

- in assenza del regolamento sul nuovo reclutamento, l’emanazione di un decreto integrativo che consenta a tutto il personale abilitato l’inserimento o il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento, così come al personale che ha in corso una procedura abilitante presso le Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, le Accademie e i Conservatori;

- lo sblocco delle assunzioni non soltanto nella Scuola ma anche nell’Afam e nell’Università dove in attesa dei nuovi concorso per associato e ordinario dovrebbe essere creato un albo dei ricercatori dalla comprovata esperienza da cui attingere con chiamata diretta per coprire una fascia purtroppo messa ad esaurimento;

- la stabilizzazione di tutti presidi incaricati che da diversi anni svolgono funzione di dirigente;

- l’assegnazione provvisoria, almeno, per i neo-immessi in ruolo anche in presenza del blocco quinquennale perché il diritto alla mobilità dei lavoratori è costituzionalmente protetto come quello alla tutela della famiglia, come anche l’Europa ci chiede, mentre la norma così come è stata voluta da alcuni politici e sindacalisti, è facilmente impugnabile nei tribunali del lavoro;

- per tutti i precari inseriti in terza fascia, la scelta di una seconda provincia per consentire bene la valutazione della provincia dove prestare servizio e quella dove richiedere il ruolo, alla luce anche dell’allungamento dei tempi di trasferimento, concedendo un’opportunità lavorativa in più;

- per il personale precario Ata. il diritto al trasferimento senza alcun purgatorio annuale in fasce diverse da quelle di appartenenza.

Al termine del dibattito, il Presidente on. Aprea, relatrice del provvedimento, ha ringraziato l’Anief e le altre organizzazioni per il contributo prezioso apportato e ha sottolineato come la Commissione si soffermerà con attenzione su tutte le proposte riguardanti il testo in esame nell’elaborazione del relativo parere.

 

Il testo della memoria con gli emendamenti

 
 
Memoria Audizione

VII COMMISSIONE

della CAMERA DEI DEPUTATI

C 4357

 
 

Roma 31 maggio 2011

 

Proposte emendative all’articolo 9, D.L. 70/2011
 

I EMENDAMENTO

 
* Al comma 17, dopo le parole “finanza pubblica”, aggiungere il seguente testo:
 
“, al fine di adempiere alle decisioni assunte dalla magistratura amministrativa in merito alle graduatorie ad esaurimento compilate per il biennio 2009-2011.
 
MOTIVAZIONE
 
L’emendamento fornisce la motivazione per la retrodatazione giuridica delle prossime immissioni in ruolo come richiesto dalla V e dalla VI Commissione della Camera al Governo in sede referente:
 
In ordine alla disposizione che prevede la possibilità di una retrodatazione giuridica dall'anno scolastico 2010-2011 di quota parte delle assunzioni di personale docente e ATA, osserva che tale previsione - consentendo l'immissione in ruolo con un'anzianità maggiore - potrebbe determinare un incremento della spesa in relazione sia alla più elevata retribuzione da riconoscere al personale sia agli effetti sul trattamento previdenziale. Sul punto andrebbe acquisito un chiarimento dal Governo, anche al fine di chiarire i possibili effetti emulativi della disposizione in relazione a categorie di personale assimilabili. Per le medesime finalità, potrebbe inoltre risultare utile che siano esplicitate le ragioni poste alla base della retrodatazione prevista dal testo.
 
La norma, inoltre, evita il generarsi di un nuovo contenzioso al giudice del lavoro, essendo la prescrizione quinquennale, in merito alle ultime 100.000 immissioni in ruolo stipulate da graduatorie dichiarate illegittime per annullamento dell’atto amministrativo e della relativa tabella di valutazione.
 
 
II EMENDAMENTO
 
* Al comma 18: sopprimere la parola “anche
 

III EMENDAMENTO

* Al comma 18: sopprimere l’ultimo capoverso da "In ogni caso" … fino a "presente decreto".

MOTIVAZIONE

L’emendamento scioglie un possibile dubbio interpretativo che potrebbe sorgere dal contrasto tra quanto disposto al comma 17 circa le assunzioni su tutti posti vacanti e disponibili e quanto dal presente comma che vieta la stabilizzazione sugli stessi posti oltre che su quelli momentaneamente scoperti, come ha avuto modo di suggerire la stessa V e VI Commissione al Governo in sede referente:

di ricorrere annualmente all'utilizzo di quote di personale per esigenze sopravvenute e non programmabili (le assenze, per esempio) in presenza di livelli non comprimibili di servizio da garantire continuativamente sulla base dei parametri stabiliti dalla normativa vigente.

Peraltro si evita il contrasto con quanto disposto dall’art. 49 della legge 133/2008 che ha novellato l’articolo 36 del d.lgs. 165/01 nel modo seguente al comma 1: “Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35”. Le supplenze su posto vacante e disponibili, a differenza da quelle temporanee, servono per il funzionamento ordinario dell’amministrazione scolastica.

D’altronde, così, si pone rimedio alla certezza del risarcimento danno che deve disporre il giudice a seguito del negato intervento del legislatore nazionale nell’attuazione di una direttiva comunitaria, come riconosciuto recentemente dalla corte di Cassazione con sentenza numero 10813 del 17 maggio 2011.

Infine, si ricorda come la stabilizzazione del personale precario sia in questa particolare fase politica a costo zero per le casse dello Stato, essendo stati bloccati per il personale di ruolo gli scatti di anzianità per il biennio 2011-2012 ai sensi dell’articolo 9, comma 23 della legge 122/2010.

 

 

IV EMENDAMENTO

* Al c. 20, aggiungere il seguente comma:

In attuazione degli articoli 3, 33 e 35 della Costituzione, sono disposte le seguenti modificazioni all'articolo 5-bis del decreto-legge 1º settembre 2008, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169:

a) al comma 1, le parole: «il biennio 2009/2010» e «nell’anno accademico 2007/2008» sono sostituite dalle seguenti: «il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014» e «negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009»;

b) al comma 1, dopo le parole: «corsi del IX ciclo» e «scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)» sono inserite le seguenti: «e i successivi semestri aggiuntivi» e «ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai DD.MM. nn. 21/2005 e 85/2005»;

c) al comma 2, le parole: «il primo corso» sono sostituite dalle seguenti: «il primo e il secondo corso»;

d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un’abilitazione conseguita in Italia o in uno degli Stati dell’Unione Europea che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti»;

e) al comma 3, le parole: «nell’anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica» e «ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A» e «ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati.

* In alternativa o aggiunta, aggiungere il seguente comma:

In attuazione degli articoli 3, 33 e 35 della Costituzione, sono disposte le seguenti modificazioni all'articolo 5-bis del decreto-legge 1º settembre 2008, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169:

a) al comma 1, le parole: «il biennio 2009/2010» e «nell’anno accademico 2007/2008» sono sostituite dalle seguenti: «il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014» e «negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009»;

b) al comma 1, dopo le parole: «corsi del IX ciclo» e «scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)» sono inserite le seguenti: «e i successivi semestri aggiuntivi» e «ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai DD.MM. nn. 21/2005 e 85/2005»;

c) al comma 2, le parole: «il primo corso» sono sostituite dalle seguenti: «il primo e il secondo corso»;

d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria.»;

e) al comma 3, le parole: «nell’anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica» e «ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A» e «ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati».

 * In alternativa, aggiungere il seguente comma:

Permane la possibilità prevista dall’articolo 2 della legge 20 agosto 2001, n. 333, di inserimento degli idonei dei concorsi a cattedre e posti, per titoli ed esami che hanno conseguito il titolo in Italia o in un Paese della Comunità europea e dei possessori dei diplomi abilitanti rilasciati dalle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario o dai Conservatori o dalle Accademie o dalle Facoltà di Scienza di formazione primaria, da disporre entro il 30 giugno dell’anno di aggiornamento triennale secondo apposito decreto del ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.”

MOTIVAZIONE

L’emendamento vuole sanare la posizione di quanti hanno conseguito l’abilitazione superando una prova di accesso a numero programmato e non sono stati inseriti ancora nelle graduatorie ad esaurimento, in assenza di alcuna proposta di nuovo reclutamento assente nel regolamento sulla formazione iniziale degli insegnanti, recependo alcuni ordini del giorno assunti ancora recentemente dal Governo sulla materia (G. 105 seduta 506 del 26 febbraio 2011), proprio in occasione dell’aggiornamento triennale delle graduatorie da cui sono esclusi più di 20.000 docenti abilitati. Si dà così una risposta alla stessa mozione del CNSU approvata il 18 marzo 2011 con cui si richieste al Ministro Gelmini l’inserimento di tale personale nelle graduatorie ad esaurimento. Si attua, infine, quanto disposto dalle direttive 2005/36/CE e 2006/100/CE, attuate con d. lgs. n. 206/07, L. 143/04.


 

 
V EMENDAMENTO
* Al c. 21, eliminare le seguenti parole: “l'assegnazione provvisoria”.
 
* In alternativa o aggiunta, Abolire l’intero comma.
MOTIVAZIONE
 
L’emendamento vuole tutelare quanto recepito nell’ordinamento nazionale dal Piano d'azione europeo per la mobilità del lavoro (2007 – 2010), in particolare, da una direttiva che assicura ai lavoratori della conoscenza la piena mobilità all’interno dei territori degli Stati membri, nonché si inserisce nella prospettiva di non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale (art. 120, primo comma, Cost.), come ricordato dalla sentenza n. 41 del 2011 della Consulta.
 

VI EMENDAMENTO

 * Al c. 20, aggiungere il seguente comma-bis:

E’ fatta salva per gli aspiranti inseriti nella terza fascia o secondo scaglione la possibilità di rimanere in una provincia e di scegliere una seconda provincia aggiuntiva dove insistere con il proprio punteggio in tutte le graduatorie delle graduatorie dove si trasferisce o si permane o ci si inserisce, come per il personale inserito nel primo scaglione o nella prima e seconda fascia delle suddette graduatorie.”

* In alternativa o aggiunta, aggiungere il seguente comma:

L’aggiornamento e inserimento degli aspiranti candidati in suddette graduatorie avviene in un unico scaglione o in un’unica fascia secondo il punteggio spettante.”

MOTIVAZIONE

L’emendamento vuole rispettare da una parte la parità di trattamento tra personale docente in possesso della stessa abilitazione, garantendo un’opportunità in più pure al personale presente in terza fascia, dall’altra prevedere l’immissione in ruolo per il merito e non per l’anzianità di iscrizione in graduatorie, come ribadito dalla sentenza n. 41/2011 della Consulta. 

 
 
VII EMENDAMENTO
 
* Sostituire il c. 18 con i presenti:
 
18. Entro l’anno scolastico 2012-2013, al fine di dare attuazione nell’amministrazione scolastica a quanto disposto dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE, e recepito nel nostro ordinamento dal decreto legislativo n. 368/01, e al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico nel settore dell’istruzione e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l’età media del personale docente, a domanda, è stabilizzato il personale scolastico in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 agosto 2010 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Tale disposizione si applica anche al personale che ha prestato servizio di docenza per almeno un triennio presso i Centri di alta formazione artistica, coreutica e musicale.
 
18-bis. Analogamente, sono stabilizzati entro l’anno scolastico 2012-2013 i dirigenti scolastici che hanno presentato domanda di conferma degli incarichi ai sensi della direttiva n. 30 del 13 aprile 2011, prot. n. AOODGPER.3260 del 13 aprile 2011, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per l’applicazione dell’art. 1 sexies del D.L. 31/01/2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31.3.2005, n. 43. Sono stabilizzati, altresì, a domanda i dirigenti scolastici attualmente in servizio da almeno un triennio nelle istituzioni scolastiche come individuati dall’articolo 1, comma 2 della legge 3 dicembre 2010, n. 202.
 
18-ter. Le Università possono continuare ad attuare fino al 31 dicembre 2012 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge n. 1 del 9 gennaio 2009.
 
18-quater. Coloro che hanno conseguito un dottorato di ricerca o un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all’estero, hanno espletato almeno tre insegnamenti universitari mediante contratto ai sensi della normativa vigente nel quinquennio precedente all’approvazione della presente legge, hanno all’attivo pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di quarantotto mesi anche non continuativi di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, in alternativa alle procedure di reclutamento previste dal precedente comma, le Università con chiamata diretta possono attingere dall’albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l’assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato, con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da emanare entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto.
 
18-quinquies. Le risorse previste dal comma 14 dell’articolo 8 di cui alla legge 30 luglio 2010 n. 122, sono destinate al finanziamento di un piano straordinario di assunzioni per l’attuazione della presente legge, da autorizzare con Decreto a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministro della Funzione Pubblica, del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro del Lavoro.
 
MOTIVAZIONE
 
L’emendamento intende recepire nel settore dell’istruzione, dell’università e della ricerca quanto previsto dalla comunità europea nell’attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES, come previsto dall’articolo 1, comma 1 della legge 167/2009 e per sopperire alla gestione della fase transitoria che ha visto annullati i concorsi per i ricercatori universitari previsti dalla normativa previgente.
 
 
VIII EMENDAMENTO
 
* Sostituire al c. 20 la parola ‘triennale’ con ‘annuale’.
 
* Aggiungere al c. 20 il seguente capoverso:
 
Analogamente, il personale ATA all’atto dell’aggiornamento delle graduatorie può trasferirsi in altra provincia nella stessa fascia di appartenenza e con il punteggio spettante.
 
MOTIVAZIONE
 
L’emendamento intende riportare ad evento straordinario e non sistemico la nomina di supplente previsto dalla normativa, estendendo l’applicazione del rispetto dei principi costituzionali relativi alla mobilità e al merito anche al personale precario Ata inserito nelle graduatorie, ai sensi della sentenza n. 41/2011 della Consulta.