Dopo lo spostamento delle prove di accesso, disposta con DM 176 dell’11 marzo 2020, è ora indispensabile la proroga per la presentazione delle domande per l’ammissione alle prove d’accesso e per il pagamento dei contributi
Dopo lo spostamento delle prove di accesso, disposta con DM 176 dell’11 marzo 2020, è ora indispensabile la proroga per la presentazione delle domande per l’ammissione alle prove d’accesso e per il pagamento dei contributi
Nessuna violazione delle norme previste dai DPCM sul Covid-19
Negli ultimi giorni, sono giunte al sindacato Anief diverse richieste di chiarimento sulle modalità di gestione della didattica via web: si tratta della procedura d’insegnamento che tutte le scuole stanno portando avanti per sopperire alla sospensione dell’attività didattica prevista fino al prossimo 3 aprile. Molti docenti hanno chiesto se sia lecito gestire dall’alto metodologie, software, piattaforme digitali d’utilizzo, come starebbero tentando di fare alcuni dirigenti scolastici. Il giovane sindacato ritiene di no. Sia per il vuoto contrattuale in merito, sia perché la libertà d’insegnamento va sempre e comunque tutelata.
Marcello Pacifico (Anief): “No alle invasioni di campo. I docenti hanno dimostrato e stanno dimostrando di non volersi sottrarre, benché non vi siano obblighi contrattuali in tal senso, all’impegno di continuare a mantenere un contatto attivo con i loro alunni. Il sindacato, tuttavia, ribadisce che occorre anche evitare il rischio del digital divide: un rischio, concreto se pensiamo che non tutte le famiglie hanno a disposizione connessioni, computer o tablet. Va infatti ricordato che, pur considerando la presenza di buone pratiche in alcune realtà, in Italia il ritardo informatico e telematico rimane considerevole. I docenti sono consapevoli di questo. È bene che tutti lo tengano presente, rimanendo con i piedi per terra, evitando di avventurarsi in progetti formativi impossibili”.
Sui corsi di specializzazione per il sostegno, è in arrivo un nuovo decreto del ministero dell’Università contenente novità temporali relative alla chiusura del IV ciclo e all'avvio del V ciclo: “è di imminente emanazione un Decreto Ministeriale che fornirà indicazioni circa i tempi di chiusura del IV ciclo (a.a. 2018/2019) e delle procedure di avvio del V ciclo (a.a. 2019/2020), in considerazione delle misure urgenti di contenimento del contagio da virus COVID-19”, ha scritto oggi l’Università Suor Orsola Benincasa, che in questo modo conferma la disponibilità del ministero dell’Università ad accogliere la richiesta dal sindacato Anief, il quale, rivolgendosi alle istituzioni di competenza, ha indicato la necessità di posticipare le prove uniche nazionali di accesso al Tfa sostegno, previste per l’inizio del mese di aprile, così come inizialmente indicato nel D.M. 95/2020.
Trova accoglimento la tesi dell’Anief, che nei giorni passati aveva inviato una lettera al ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, proprio per chiedere di prorogare i termini delle scadenze per la presentazione delle domande di partecipazione ai Tfa sostegno in attivazione nei diversi atenei autorizzati. Oltre che per spiegare la necessità di avviare una sezione straordinaria aperta al personale con 24 mesi di servizio senza titolo.
La collocazione in ferie d’ufficio non può essere applicata in una circostanza straordinaria come quella che stiamo vivendo per via dell’emergenza da Covid-19. È possibile solo proporre la fruizione di quelle eventualmente residuate dall’anno scorso. È questa l’unica linea interpretativa che può essere data alla nota n. 323 del Capo Dipartimento Max Bruschi del 10 marzo 2020, nella parte in cui viene introdotta tale facoltà nei confronti dei lavoratori della scuola, in particolare dei collaboratori scolastici, comunque non destinatari di lavoro agile da richiedere al dirigente scolastico.
“In sostanza – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief -, la nota ministeriale mette l'amministrazione nelle condizioni di operare comunque la turnazione del personale Ata. E far sì che chi non fruisce adesso delle ferie residue, perda il diritto a prenderle eventualmente anche dopo tale data: una eventualità peraltro possibile in caso di mancata fruizione per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore”.
CCNL 2016/18 -