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Tribunale di Treviso: il MIUR deve sempre riconoscere il punteggio del servizio militare anche se prestato non in costanza di nomina

Con un'ordinanza che accoglie pienamente le richieste dell'ANIEF, il Tribunale di Treviso si conforma alla giurisprudenza di merito già ottenuta dal nostro sindacato e dichiara il diritto di un docente precario a vedersi riconosciuto il punteggio relativo al servizio militare di leva prestato in possesso del titolo di studi valido per l'accesso all'insegnamento anche se non in costanza di contratto di lavoro con il MIUR. Gli Avvocati Fabio Ganci e Walter Miceli ottengono nuovamente ragione in favore dei nostri iscritti e la conferma che i Decreti Ministeriali di aggiornamento delle Graduatorie a Esaurimento, che hanno sempre negato tale possibilità, sono illegittimi e devono essere disapplicati.

Su ricorso patrocinato sul territorio per l'ANIEF dagli avvocati Anna Rosada e Denis Rosa, il Tribunale conviene che già “la giurisprudenza, amministrativa e ordinaria, ha infatti chiarito che il servizio militare di leva effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o laurea) indispensabile all'accesso dell'insegnamento medesimo è sempre oggetto di valutazione nelle graduatorie di insegnamento in ragione del fatto che la sua prestazione obbligatoria poteva essere d'ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio” e che “ne consegue l'illegittimità del D.M. 12/5/2011 n. 44 nella parte in cui dispone che “il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi sono valutati solo se prestati in costanza di nomina” per contrasto con l'art. 485, comma 7, del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297”.

L'ordinanza conferma, dunque, quanto da sempre sostenuto dall'ANIEF sull'argomento e riporta chiaramente che “tale norma, sovraordinata sul piano della gerarchia delle fonti, prevede infatti, in via generale, che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”. Il carattere sovraordinato e la portata generale del 7° comma dell'art. 485 D. Lgs. 297/1994, che non è connotato da limitazioni di sorta, comporta che il riconoscimento del servizio militare o sostitutivo debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie di cui trattasi, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato [...]”.

L'ANIEF ha, nuovamente, sanato quanto di illegittimo il MIUR aveva determinato nel D.M. n. 44/2011; al nostro iscritto sarà, finalmente, riconosciuto il giusto punteggio spettante nelle graduatorie a esaurimento per il periodo di servizio militare svolto non in costanza di nomina che il MIUR, illegittimamente, si è sempre ostinato a negare agendo, come dimostrato più volte in tribunale dal nostro sindacato, in aperto contrasto con la normativa di riferimento.