Reinserimento in GaE - vittorie ANIEF anche a Cagliari: si ribadisce che il MIUR non può escludere "a vita" i docenti cancellati per non aver prodotto domanda

Piovono condanne sul MIUR a reinserire i docenti cancellati per non aver prodotto domanda di aggiornamento/permanenza in GaE grazie ai ricorsi promossi dall'ANIEF presso i Giudici del Lavoro di tutta Italia. Questa volta è il Tribunale di Cagliari ad accogliere senza riserve le istanze cautelari proposte dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Francesca Lideo, e Maurizio Marras in favore di due nostre iscritte e ad ottenere la condanna del MIUR all'immediato reinserimento delle docenti anche al fine di partecipare al piano straordinario di immissioni in ruolo.

L'Ordinanza Cautelare ottenuta dall'ANIEF presso il Tribunale di Cagliari, infatti, parla chiaro e ritiene evidente che il pregiudizio grave e irreparabile deriva "dal depennamento effettuato dall'Amministrazione che impedirebbe alla ricorrente di rimanere inserita nelle graduatorie, di usufruire del relativo punteggio per gli anni successivi e di partecipare al piano straordinario delle assunzioni previsto dalla legge di stabilità per il 2015" e per tale motivo ordina il suo immediato reinserimento nelle graduatorie d'interesse valide per il triennio 2014/2017. Anche il Giudice del Lavoro di Cagliari, accogliendo le richieste del nostro legale sul territorio Avv. Maurizio Marras, rileva come sia "difficile ipotizzare che la mera mancata presentazione della domanda nei termini stabiliti possa costituire espressione della volontà del docente di farsi cancellare dalla graduatoria in contestazione (quella ad esaurimento, n.d.r.), ne una tale volontà può ritenersi implicita nel comportamento tenuto nel caso di specie dai ricorrenti, cancellati dalla graduatoria sulla scorta si un provvedimento dal numero e dalla data loro ignota, in quanto mai comunicato".
Secondo le ordinanze ottenute dall'ANIEF, inoltre, e andando nel merito della controversia, la riconfigurazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento "devono condividersi le argomentazioni già espresse dal giudice amministrativo che ha dichiarato in parte illegittimo il D.M. 42 del 2009, in assenza di contrasto tra la previsione generale avente ad oggetto l'istituzione delle graduatorie ad esaurimento (art.1 c. 605) e la disposizione speciale dell'art 1, c.1 bis della L143/2004, che consente il reinserimento nella graduatoria di chi, originariamente incluso, sia stato successivamente cancellato per non aver presentato tempestiva domanda di aggiornamento, come avvenuto nel caso dei ricorrenti", pertanto le disposizioni dei D.M. n. 44 del 2 Maggio 2011 e n. 235 del 1 Aprile 2014 invocato dalla controparte (il Miur) appaiono illegittime perché in contrasto con la fonte di rango primario, ovvero con legge 143 del 2004.
L'azione legale dell'ANIEF, grazie all'ottimo operato dei propri legali, ha nuovamente fatto la differenza e tutelato un diritto da troppo tempo illegittimamente violato dal Ministero dell'Istruzione che ha creduto di poter "esiliare a vita" dalle Graduatorie a Esaurimento i docenti che non avevano prodotto domanda di aggiornamento/permanenza in uno dei periodi di vigenza delle stesse.