Cerca di intimorire i propri ds minacciandoli di recare un danno all'erario qualora dovessero farsi sostituire in toto dai proprio vicari. Anief-Confedir: se le cose stanno così, lasciando le scuole senza responsabile per medi e lunghi periodi, è l'Usr Piemonte a commettere reato per induzione all'interruzione di pubblico servizio!

Piuttosto che stare attenti a un presunto danno erariale, cagionato da quei dirigenti scolastici che anche per medi e lunghi periodi di assenza nominano un vicario con compiti generali di sostituzione, l'Usr del Piemonte farebbe bene a non invitare gli stessi dirigenti scolastici a non commettere reati penalmente rilevanti, come l'interruzione di servizio pubblico: è questa la risposta dell'Anief alla Nota n. 7074, attraverso cui l'Ufficio scolastico piemontese, a seguito di una ricostruzione normativa parziale, comunica che "ai collaboratori non può essere liquidato e pagato alcun compenso/indennità per lo svolgimento di funzioni superiori o vicarie, né certificata alcuna quantificazione di somme a tale titolo, fermo restando il compenso previsto dall’art. 88 comma 2 lettera f) del CCNL 29/11/2007 nell’ambito del Fondo d’Istituto". E conclude asserendo che "l'eventuale nomina del vicario con compiti generali di sostituzione del dirigente scolastico potrebbe comportare rivendicazioni economiche dalle quali potrebbero scaturire conseguenze sul piano della responsabilità erariale del dirigente scolastico".

Secondo l'Anief è illegittima la pretesa dell'Usr del Piemonte: il docente vicario o reggente, infatti, dal momento in cui prende in carico un istituto scolastico per un periodo superiore a 15 giorni, per motivazioni svariate, che possono andare dalla sostituzione del ds perché questi è in malattia o è stato nominato presidente di commissione agli esami di maturità, assume a tutti gli effetti una funzione dirigenziale. E non più da docente.

Quindi dire che la sostituzione è limitata solo ad una parte delle funzioni, non in toto, come asserisce l'Usr piemontese, significa commettere reato. Perché, in tal caso, significa incorrere nelle sanzioni previste dallo Stato per coloro che abbandonano il proprio posto di lavoro senza costituire le condizioni perché il servizio sia assicurato.

Peraltro, si tratta di una posizione che non sostiene solo l'Anief, ma che negli ultimi mesi condividono diversi Tribunali del lavoro. Come quello di Frosinone, che solo pochi giorni fa ha condannato il Ministero dell’Istruzione perché si era opposto ad un decreto ingiuntivo dello stesso Tribunale laziale, a seguito di istanza presentata da un docente: i giudici del lavoro hanno reputato infondati e privi di pregio giuridico i motivi di opposizione sostenuti dall'Avvocatura dello Stato. Secondo il Tribunale ciociaro rimane, invece, pienamente in vigore quanto introdotto dall’art. 69 del Ccnl 1994/1997, confermato in tutti i successivi Ccnl: il sostituto del Ds deve percepire un adeguato compenso per l’assolvimento di compiti e responsabilità superiori a quelle per cui è stato assunto.

Vogliamo sperare che l'Usr del Piemonte abbia confuso quanto stabilito dal legislatore: il riferimento all'art. 14, comma 22, del DL n. 95, la cosiddetta spending review, convertito nella Legge 135/2012, non ha alcun collegamento con le funzioni vicarie del dirigente. Quella norma, citata dallo stesso Usr, si riferisce solo ai collaboratori (questi sì che vanno remunerati per le loro attività extra esclusivamente dal Fondo d'istituto). Ma si tratta di docenti che hanno altri compiti, non certo quelli di sostituire il dirigente assente.

"Al sindacato e ai tribunali interpellati - commenta Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir - risulta evidente che qualsiasi ufficio pubblico non può rimanere operativo in tutte le sue funzioni senza la presenza del dirigente facente funzione. Nel caso della scuola diventa lampante questa situazione, in primis quando questa è stata accorpata ad un'altra e il ds è uno solo. Oppure quando il dirigente è costretto a ricorrere alla malattia per lunghi periodi. Per questi motivi - conclude Pacifico - cercare di intimorire i ds piemontesi citando improbabili danni erariali non può avere alcun effetto. E se in qualche caso vi riuscirà, il sindacato è pronto ad intervenire".

Tutti i docenti che negli ultimi tre anni hanno svolto attività di vicario del ds e che ancora non si sono avvalsi della possibilità di presentare ricorso, avviando un’azione legale al giudice del lavoro per recuperare le somme spettanti, possono chiedere assistenza all’Anief inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Riceveranno le istruzioni operative per procedere alla richiesta di un loro diritto non riconosciuto: l’obiettivo è recuperare fino a 10mila euro l'anno.

 

A coloro che sostituiscono il capo d’istituto per oltre 15 giorni spetta l’assegnazione del compenso previsto dal Ccnl: non regge la tesi del Miur di aggirare il pagamento imputandolo sul Fis o rivendicando la spending review. Interessati a recuperare i compensi mancati, tutti i vicari cui è stato leso il loro diritto all’equo compenso per l’operato degli ultimi 3 anni: ancora possibile presentare ricorso tramite Anief e recuperare fino a 15mila euro.

Dopo quello di Milano, anche il Tribunale di Lavoro di Frosinone conferma la tesi dell’Anief prodotta oltre un anno e mezzo fa: gli oltre 8mila docenti vicari dei dirigenti scolastici hanno pieno diritto a ricevere l'indennità relativa alle funzioni superiori ricoperte per almeno 15 giorni consecutivi.

Secondo il Tribunale di Frosinone, che ha condannato il Ministero dell’Istruzione, che si era opposto ad un decreto ingiuntivo dello stesso Tribunale laziale a seguito di istanza presentata da un docente, sono infondati e privi di pregio giuridico i motivi di opposizione sostenuti dall'Avvocatura dello Stato. Secondo il giudice, rimane pienamente in vigore quanto introdotto dall’art.69 del Ccnl 1994/1997, confermato in tutti i successivi Ccnl: il sostituto del Ds deve percepire un adeguato compenso per l’assolvimento di compiti e responsabilità superiori a quelle per cui è stato assunto.

Sempre per il Tribunale laziale non hanno alcun effetto le indicazioni emesse dal Miur, attraverso apposite Circolari per la predisposizione dei programmi annuali, con le quali non vengono assegnate agli istituti interessati le risorse finanziarie per il pagamento dell'indennità di funzioni superiori. È ininfluente, di conseguenza, che i pagamenti dei vicari vadano imputati al Fondo d’Istituto, piuttosto che all’erario: questa decisione dell’amministrazione non può, infatti, compromettere l’ordinario funzionamento del servizio scolastico, dal momento in cui il vicario deve sostituire lo stesso il dirigente per motivi legati alle ferie, alle lunghe malattie o agli incarichi impegnativi (come gli esami di Stato oppure la presa in carico della gestione di diversi punti di erogazione del sevizio scolastico). A meno che il Miur non pensi che una scuola possa essere governata senza la presenza del capo d’istituto.

Sempre per il Tribunale non può essere pertinente, come sempre sostenuto l’Anief, l’accostamento all'art. 14, comma 22, del dl n. 95, la cosiddetta spending review, convertito nella Legge 135/2012, in quanto l'interpretazione autentica riguardante tale norma non ha alcun collegamento con le funzioni vicarie del dirigente scolastico.

Ancora una volta, l’interpretazione del giudice del lavoro coincide con quella del sindacato: nei confronti dei vicari deve essere necessariamente corrisposto il 50% di indennità di reggenza, spettante per la responsabilità e la gestione degli istituti scolastici a loro affidati (e sottodimensionati), e le altre indennità relative alla sostituzione del dirigente per periodi maggiori a 15 giorni (esami di Stato, ferie o lunghe malattie).

Del resto, la stessa legge 182/2011, che ha introdotto modifiche alla Legge 111/201, ha confermato che anche nelle scuole sottodimensionate le reggenze devono essere corrisposte. Ciò in ossequio al maggior lavoro svolto, avendo sempre come riferimento la propria professionalità di base.

“Quello che fa pensare – è l’amaro commento di Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir – è che tocca sempre al giudice del lavoro stabilire quello che dovrebbe essere evidente, oltre che per via contrattuale, anche attraverso un po’ di buon senso: il vicario, impegnato a sostituire il dirigente scolastico per oltre 15 giorni, svolge infatti una funzione superiore. E come tale va retribuita. Punto”.

Tutti i docenti che negli ultimi tre anni hanno svolto attività di vicario del ds e che ancora non si sono avvalsi della possibilità di presentare ricorso, avviando un’azione legale al giudice del lavoro per recuperare le somme spettanti, possono chiedere ancora assistenza all’Anief inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Riceveranno le istruzioni operative per procedere alla richiesta di un loro diritto non riconosciuto: l’obiettivo è recuperare fino a 15mila euro e far diventare l'indennità un diritto e non una concessione.

 

Dallo Stato via libera solo alla remunerazione dell'operato per mansioni superiori nei confronti dei responsabili amministrativi: ma i vice-presidi sono figli di un dio minore o si caricano di responsabilità enormi andando ben oltre le proprie? ANIEF pronta a schierarsi con loro ricorrendo al Tribunale del Lavoro: l'obiettivo è recuperare 15mila euro e far diventare l'indennità un diritto e non una concessione.

Arrivano finalmente i fondi per le indennità di reggenza, ma solo per i Direttori dei servizi generali ed amministrativi: il Parlamento si dimentica (o decide volutamente?) che i vicari dei dirigenti scolastici devono rimanere a 'secco' delle indennità loro spettanti per legge. Il sindacato non può accettare questa discrepanza di trattamento verso operatori impegnati in mansioni superiori e che, quasi per ironia della sorte, operano nello stesso comparto pubblico.

Da una parte viene approvata una precisa norma che introduce un adeguato incremento stipendiale per le reggenze negli istituti scolastici. Dall'altra, però, evidentemente si ritiene che sostituire il dirigente scolastico per periodi superiori ai 15 giorni, in certi casi anche per l'intero anno scolastico, fa parte dei normali compiti professionali dei docenti.

ANIEF non ci sta e annuncia sin d'ora che procederà alla presentazione di appositi ricorsi, finalizzati a salvaguardare i diritti economici e professionali dei vicari dei dirigenti scolastici. A loro spetta, infatti, una diaria aggiuntiva di circa 15mila euro (l'importo varia a seconda dell'anzianità di servizio).

A sostenere la tesi dell'ANIEF sono tutte le norme vigenti sulla materia. La stessa legge 182/2011, che ha introdotto modifiche alla Legge 111/2011 ha chiarito che anche nelle scuole sottodimensionate le reggenze devono essere corrisposte. Ciò in ossequio al maggior lavoro svolto, avendo sempre come riferimento la propria professionalità di base.

"E' paradossale che l'amministrazione - spiega Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir - si ostini a non considerare come lavoro extra quello svolto, assumendosi responsabilità enormi rispetto allo status per cui sono stati assunti dallo Stato, in qualità di sostituti dei dirigenti scolastici per medi e lunghi periodi".

"A tal proposito - continua Pacifico - è davvero emblematico che pure le ultime forti restrizioni economiche introdotte con la Legge 135/2012, figlia della cosiddetta spending review statale, non possono riguardare il personale docente che sostituisce i presidi, ma esclusivamente le collaborazioni esterne alle scuole autonome attribuibili attraverso il fondo d'istituto".

Alla luce di tutto quanto detto sinora, ANIEF ha deciso di ricorrere con convinzione al Tribunale del Lavoro per far pervenire le somme dovute ai vicari dei dirigenti scolastici. Chiedendo il recupero di quelle non corrisposte nell'ultimo biennio. E l'accreditamento permanente dell'indennità.

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