Ricorso per ottenere l'inserimento "a pettine" nelle GaE 2009/2011.
PROSECUZIONE RICORSO TAR AL GDL

DESCRIZIONEProsecuzione del ricorso TAR al Giudice del Lavoro per ottenere il recupero del ruolo o il risarcimento del danno per mancata supplenza a causa dell'inserimento "in coda" nelle Graduatorie ad Esaurimento 2009/2011.

REQUISITI: Ricorrenti TAR Pettine 2009 e 2010 che, in virtù dell'inserimento "a pettine" nelle Graduatorie "di coda", possono vantare il diritto alla stipula di contratti a tempo indeterminato o il risarcimento del danno per mancata supplenza.

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “Prosecuzione Ricorso Pettine” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”.

CHIARIMENTI: I ricorrenti devono specificare nella mail il numero di ruolo TAR cui hanno aderito nel 2009 o nel 2010. 

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA: Adesioni Limitate ai ricorrenti TAR 2009 e 2010

NEWS RICORSO PETTINE

Nuovo successo ANIEF nel contenzioso Pettine: il Tribunale di Roma accoglie un altro ricorso patrocinato dal nostro sindacato e ricorda che il MIUR, collocando “in coda” i docenti nelle graduatorie 2009/2011, ha violato principi di rilevanza costituzionale. Gli Avvocati Fabio Ganci e Walter Miceli, in stretta collaborazione con i nostri legali sul territorio, ottengono un'altra conferma della vincente azione legale portata avanti con tenacia dal nostro sindacato.

L'Avv. Salvatore Russo, della cui professionalità e competenza l'ANIEF si avvale per la tutela dei propri iscritti nella Capitale, ottiene dal Giudice del Lavoro di Roma piena conferma che la decisione del MIUR di collocare “in coda” i docenti nel biennio 2009/2011, “non può essere condivisa alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 41/2011 che, com’è noto, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, comma 4-ter, d.l. 25 settembre 2009, n. 134, disattendendo, dunque, la logica “conservativa” delle graduatorie, quale interesse estraneo alla finalità della norma e, addirittura, in conflitto con il criterio meritocratico”.

Coerentemente, dunque, il Giudice avalla le tesi sostenute dal legale ANIEF quanto al thema decidendum, affermando che la riconfigurazione delle graduatorie provinciali, da permanenti a esaurimento, non implica ex se “l’immobilità e/o la cristallizzazione di queste ultime nel senso inteso dall’amministrazione scolastica con il decreto censurato” e che “la collocazione in graduatoria non può quindi essere disposta – se non in evidente contrasto con il principio meritocratico – sulla base della maggiore anzianità di iscrizione in una medesima e conchiusa graduatoria, ciò configgendo oltre che con la richiamata normativa primaria di riferimento anche con i principi costituzionali di uguaglianza, art. 3, di buon andamento della p.a., art. 97, di accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza, art. 51, comma 1”.

In totale accoglimento delle richieste dell'ANIEF, dunque, il Giudice disapplica le disposizioni del MIUR e afferma in via definitiva il diritto della nostra iscritta all’inserimento “a pettine” nella graduatoria ad esaurimento 2009/2011 dell’A.T. di interesse “con ogni consequenziale effetto, anche in ordine alla individuazione della ricorrente da parte dell’amministrazione resistente come destinataria di proposta di contratto a tempo indeterminato”. La sconfitta del MIUR contro i legali ANIEF è stata determinata con l'ulteriore condanna al pagamento di 2.000 € di spese di lite.

I tribunali di tutta Italia continuano a dare ragione all'ANIEF: il MIUR nelle graduatorie 2009/2011 ha violato principi costituzionalmente garantiti. Collocare “in coda” i docenti, precludendo loro l'accesso al ruolo in base al merito e al punteggio posseduto, è stata una decisione infausta presa dal MIUR che sta finalmente avendo in tribunale, così come già preventivato dal nostro sindacato, l'infausta sorte che meritava.

 

Il MIUR, assediato e travolto dai ricorsi Pettine ANIEF, subisce altre nove sconfitte presso i Tribunali del Lavoro di Bari, Brescia, Bergamo, Prato, Siracusa e Busto Arsizio con condanna all'inserimento “a pettine” dei nostri iscritti nelle graduatorie 2009/2011 e al riconoscimento del diritto all'immissione in ruolo da anni negata. Gli Avvocati Fabio Ganci e Walter Miceli, avvalendosi della preziosa collaborazione dei nostri legali sul territorio, ottengono una nuova pioggia di condanne per il MIUR che costa all'Amministrazione più di 17.000 Euro di spese legali e il biasimo di una nuova condanna ex art. 96 c.p.c. comminata dal Tribunale di Busto Arsizio per “inottemperanza ai giudicati”.

L'Avv. Anna Maria Ferrara, alla cui esperienza l'ANIEF ha affidato la tutela dei propri iscritti sul territorio, ci trasmette una nuova sentenza di pieno accoglimento pubblicata dal Giudice del Lavoro di Busto Arsizio che, sposando in pieno le tesi del nostro sindacato, dichiara il diritto della ricorrente all'immissione in ruolo sin dal 1° settembre 2009 e accoglie anche le richieste di condanna del MIUR ex art. 96 c.p.c. costatando che sussiste “una colpa dell'amministrazione ravvisabile nell'inottemperanza ai giudicati” e che “è documentale il fatto che il Ministero convenuto ha costretto la ricorrente a un estenuante iter giudiziario, nonostante il diritto della stessa fosse già stato ripetutamente accertato da una pluralità di pronunce da parte di diversi organi giurisdizionali (TAR Lazio, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale), così procrastinando ingiustificatamente la realizzazione delle legittime aspirazioni della ricorrente e alimentando un contenzioso superfluo”. 2.100 Euro è il totale delle spese che dovrà pagare il MIUR per la sua riprovevole condotta.

Anche il Tribunale di Bari, in accoglimento di due ricorsi patrocinati con dovizia sul territorio per l'ANIEF dall'Avv. Michele Ursini, dichiara il diritto delle nostre iscritte all'assunzione a tempo indeterminato a far data dal 1° settembre 2009 e, con due sentenze di identico tenore, commina al MIUR una condanna alle spese esemplare per un totale di 8.000 Euro. Favorevoli alle tesi dell'ANIEF anche i pronunciamenti ottenuti grazie all'ottimo intervento dell'Avv. Enzo Di Feliciantonio (Tribunale di Bergamo); dell'Avv. Paolo Lombardi (Tribunale di Brescia), dell'Avv. Irene Lo Bue (Tribunale di Bergamo); dell'Avv. Simona Fabbrini (Tribunale di Prato) e dell'Avv. Giuseppina Rizza che presso il Tribunale di Siracusa ottiene la tutela cautelare richiesta per la nostra iscritta in attesa della risoluzione nel merito del contenzioso. MIUR, sempre soccombente, condannato a un totale di ulteriori 7.000 Euro di spese di giudizio.

Non c'erano dubbi che l'estate dei ricorsi “pettine” dovesse iniziare con una nuova 'doccia fredda' per il MIUR ancora ostinatamente “barricato” nella negazione di un diritto ormai accertato e consolidato dalla favorevole e univoca giurisprudenza ottenuta dall'ANIEF in materia. Il nostro sindacato esprime piena soddisfazione per gli ottimi risultati ottenuti dai propri legali nei tribunali del lavoro di tutta Italia e conferma il costante impegno nella tutela dei diritti dei propri iscritti al fine di ottenere il pieno rispetto del principio del merito e della libera circolazione dei lavoratori sul territorio nazionale che il MIUR, iniquamente, ha creduto di poter “dimenticare” all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie 2009/2011.

 

Inarrestabili i successi ANIEF nel contenzioso “pettine”: in Campania tre distinti Tribunali danno piena ragione al nostro sindacato e condannano il MIUR all'immediato riconoscimento in favore dei nostri iscritti dell'immissione in ruolo finora negata loro dalle graduatorie 2009/2011. Gli avvocati Fabio Ganci e Walter Miceli, avvalendosi della preziosa collaborazione dei nostri legali sul territorio, ottengono una nuova serie di successi in Tribunale e un'ulteriore condanna a carico del MIUR per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

L'Avv. Michele Speranza, della cui esperienza l'ANIEF si avvale per la tutela dei propri iscritti sul territorio, ci trasmette una nuova sentenza del Tribunale di Napoli in cui il Giudice riconosce il diritto della nostra iscritta all'immissione in ruolo sin dal 1° settembre 2009 e condanna nuovamente il MIUR ex art. 96, terzo comma, c.p.c. “avuto riguardo alla condotta dell'amministrazione, irragionevolmente elusiva del diritto della ricorrente protrattosi a lungo nel tempo, nonostante che tale diritto fosse già stato ripetutamente accertato da una pluralità di pronunce da parte di diversi organi giurisdizionali”. La responsabilità aggravata ottenuta in modo esemplare dall'Avv. Speranza a carico del MIUR è stata quantificata in 5.000 Euro, cui il Giudice ha aggiunto le spese di lite pari a ulteriori 3.600 Euro oltre accessori.

Anche presso il Tribunale di Torre Annunziata l'Avv. Generoso Perna ottiene il totale accoglimento del ricorso patrocinato in favore di una nostra iscritta con una sentenza che dà piena ragione alle tesi sostenute dall'ANIEF e rigetta in toto le opposizioni del MIUR chiarendo che “l'oggetto del giudizio è esclusivamente l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere inserita “a pettine” nelle graduatorie richieste in ordine alle quali era stata disposta la sua collocazione in coda. Non è necessario, perciò, riformulare la graduatorie inserendo in essa anche gli altri aspiranti collocati in coda”. Il Giudice ha, di conseguenza, dichiarato il diritto della nostra iscritta ad essere assunta a tempo indeterminato a far data dal 1° settembre 2010, condannando il MIUR al pagamento di 1.650 Euro di spese di soccombenza.

Identico successo è stato ottenuto dall'Avv. Francesco Romano presso il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi con una sentenza che accerta il diritto dell'iscritto ANIEF ad essere inserito “a pettine” nelle graduatorie d'interesse sin dalla data di prima pubblicazione delle stesse, a tutti gli effetti giuridici ed economici e quindi anche ai fini dell'individuazione dei destinatari di contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L'ANIEF da anni aveva denunciato la colpevole condotta del MIUR riguardo al contenzioso “pettine” e aveva avvertito che procrastinare ingiustificatamente la realizzazione delle legittime aspirazioni dei nostri iscritti - nonostante le numerose pronunce ottenute in loro favore presso diversi organi giurisdizionali (TAR Lazio, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale) - avrebbe condotto a una condanna certa del Ministero nei tribunali di tutta Italia. Il MIUR, in modo del tutto arbitrario e ostinato, non ha voluto darci ascolto e ha creduto di poter continuare letteralmente a ignorare i diritti dei ricorrenti ANIEF. Il tempo ci ha dato ragione; il tempo, come diceva Voltaire, rimette a posto tutte le cose: “il tempo è galantuomo”.

 

Succede anche questo nelle aule dei Tribunali quando il MIUR si scontra con i legali dell'ANIEF; pur di non riconoscere il palese diritto di un nostro iscritto all'immissione in ruolo retrodatata al 2009/2010, il MIUR chiede la chiamata in causa delle “code” e il Giudice non solo dichiara il diritto all'immissione in ruolo del ricorrente, ma accerta di conseguenza anche quello degli altri 17 docenti costituitisi in giudizio contro il Ministero e al fianco del ricorrente. Si è, così, verificato, grazie alla pretestuosa richiesta del Miur, un “effetto moltiplicatore” del diritto all'assunzione a tempo indeterminato degli altri docenti (tutti, ovviamente, al pari del ricorrente, con più punti degli effettivi immessi in ruolo nel biennio 2009/2011).

Sembrava una normale causa “pettine” da cui ci si aspettava la solita condanna del MIUR al riconoscimento del diritto del ricorrente alla retrodatazione del ruolo con relativa condanna alle spese di lite e il biasimo per aver generato e prolungato colposamente un contenzioso inutile e dispendioso. L'Amministrazione resistente, invece, come al suo solito aveva prodotto domanda di approfondire la questione “della posizione della parte interessata rispetto a quella di tutti i colleghi che con un inserimento anch'essi a pettine nella graduatoria di interesse avrebbero potuto ottenere una posizione più favorevole rispetto al ricorrente e tale da escludere il diritto di costui alla retrodatazione richiesta”; il Giudice ha, perciò, provveduto a notificare gli atti di causa a tutti i soggetti indicati dal MIUR in modo che potessero intervenire con il preciso scopo, così come richiesto dal Ministero resistente, “di comprendere la presenza di un asserito loro diritto che fosse in contrasto con quello del ricorrente”.

All'atto della costituzione di ben 17 docenti - tutti con punteggio superiore a quello dei docenti effettivamente immessi in ruolo dal MIUR nel biennio 2009/2011 – questi si schieravano non contro, ma al fianco del ricorrente e reclamavano le immissioni in ruolo retrodatate in virtù proprio di quel “tutti a pettine” più volte e insistentemente richiesto in giudizio dal MIUR. Clamorosamente, però, il Ministero dell'Istruzione, posto davanti a quei docenti “di coda” inseriti “a pettine” per sua precisa richiesta ha, così come riportato chiaramente in sentenza, “espressamente rifiutato la accettazione del contraddittorio”! Il MIUR, quindi, ritrovandosi di fronte alla situazione che esso stesso aveva più volte reclamato “in potenza”, al mero scopo di presentare degli argomenti in opposizione al giusto diritto soggettivo vantato dai ricorrenti ANIEF, ha praticamente fatto “marcia indietro” dichiarando di “non voler sentire” le ragioni e i diritti di coloro i quali aveva evocato in giudizio.

E, in effetti, i Tribunali di tutta Italia avevano intuito il carattere pretestuoso della richiesta del MIUR, e si erano espressi aderendo alla tesi del Giudice del Lavoro di Torino, Dott. Aprile, secondo cui "l'argomento non può essere proficuamente seguito; la circostanza cui allude parte convenuta, infatti, risulta del tutto ipotetica ed eventuale e, soprattutto non può da sola interdire rimettendolo e condizionandolo al possibile e non attuale contegno di altri soggetti l'esercizio di un diritto soggettivo pieno, posto altresì che non risulta affatto provato che tutti coloro che il MIUR pretenderebbe di inserire " a pettine" abbiano proposto ricorso innanzi al TAR e abbiano chiesto di essere così inseriti nella graduatoria a esaurimento. D’altra parte, il fatto stesso che il Giudice amministrativo abbia (incontestatamente) investito della questione il Giudice ordinario del lavoro, lascia evidentemente intendere che, nella fattispecie, si fa questione di diritti soggettivi e che, di conseguenza, assume rilevanza nel presente giudizio unicamente il momento lesivo di tali diritti (corrispondente all’inserimento della ricorrente “in coda” anziché “a pettine”) e non possono perciò essere presi in considerazione profili ulteriori e di per sé riguardanti, per così dire, la ‘ricostruzione’ di una nuova (e, per di più, del tutto virtuale) graduatoria” .

L'avventato tentativo di voler negare il diritto dell'iscritto ANIEF alla corretta retrodatazione del ruolo attingendo dalla graduatorie 2009/2011, ha avuto, quindi, come unica conseguenza quella di creare un “effetto domino” del diritto all'immissione in ruolo. Il MIUR, di conseguenza, non potrà far altro che presentarsi in giudizio e rimodulare (si spera) le sue teorie, quando instaureranno il contenzioso “Pettine” gli altri 17 docenti da lui stesso chiamati in causa, cui il Giudice ha riconosciuto di poter “avanzare specifica domanda [...] così da consentire l'apprezzamento dei diritti in maniera individuale”.

Quando sostiene in giudizio le sue “suggestive” tesi, il MIUR farebbe bene anche a valutarne le dovute conseguenze – nella denegata ipotesi che qualcuno possa accontentarlo - in modo da evitare nuovamente di trovarsi in evidente imbarazzo di fronte a un Giudice, e costretto a dover ammettere che la propria linea di difesa era stata portata avanti solo pour parler! Ogni commento alla disavventura del MIUR in Tribunale sembra superfluo; torna alla mente solo il detto, di boccaccesca memoria, che chiosa, alla fine dell'avventura, “lo ‘ngannatore rimane a piè dello ‘ngannato”.

E rimane quasi il rammarico che altri Tribunali non abbiano dato retta al MIUR: evocando le "code", infatti, i ricorrenti avrebbero comunque mantenuto il diritto all'immissione in ruolo e, in più, tantissimi altri docenti delle graduatorie aggiuntive, schierandosi al fianco dei ricorrenti ANIEF, avrebbero potuto ottenere l'assunzione a tempo indeterminato. Il Ministero, quindi, dovrebbe solo ringraziare la buona sorte visto che le sue masochistiche linee difensive non sono state, finora, accolte.

 

L'ANIEF sbaraglia le difese del MIUR anche a Firenze e ottiene 14 sentenze di totale accoglimento con relativa condanna del MIUR a riconoscere la retrodatazione giuridica dell'immissione in ruolo dei ricorrenti in base al loro corretto inserimento “a pettine” nelle graduatorie 2009/2011.

L'Avv. Simona Fabbrini dello Studio Legale Fabbrini-Rotundo di Firenze, che con sempre professionalità e competenza si occupa dei nostri iscritti sul territorio, ci trasmette con soddisfazione la notizia del totale accoglimento di tutti i ricorsi patrocinati per l'ANIEF presso il Tribunale di Firenze e la conseguente condanna a carico del MIUR, soccombente in tutti i giudizi, a un totale di 24.000 Euro per le spese di lite.

Il Giudice del Lavoro di Firenze condivide pienamente le tesi portate avanti dall'ANIEF e conviene che il D.M. n. 42/2009 è illegittimo in quanto contenente “disposizioni emesse dal M.I.U.R. in violazione del disposto della sentenza del T.A.R. Lazio n. 10809/2008, poi confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2486 del 27.04.2011” e successivamente censurate anche dalla sentenza n. 41/2011 della Corte Costituzionale. Per il Tribunale di Firenze, infatti, il collocamento “in coda” disposto dal MIUR si pone “in contrasto con il vigente ordinamento giuridico, alla stregua del quale i docenti devono essere inseriti “a pettine” nelle graduatorie permanenti ad esaurimento [...]” e riconosce, pertanto, il diritto alla retrodatazione dell'immissione in ruolo degli iscritti ANIEF proprio in virtù del loro corretto inserimento “a pettine” nelle graduatorie 2009/2011.

Piena soddisfazione da parte dell'ANIEF per questo ennesimo e completo successo ottenuto in favore dei propri iscritti a coronamento della battaglia giudiziaria che da anni impegna il giovane sindacato. Il MIUR si è sempre ostinato a negare il diritto dei nostri iscritti all'immissione in ruolo in virtù del loro corretto inserimento “a pettine” nelle graduatorie 2009/2011; anche il Tribunale di Firenze - esprimendosi per la prima volta sul contenzioso “pettine” - non ha avuto dubbi e ha accolto le tesi dell'ANIEF ristabilendo il giusto rispetto del merito e della Costituzione.

 

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